Document yp5oX9795QdVV0amEnvOGOrYX
- Ref. Ares(2021)6811586-05/11/2021
associazione ecologista Gruppo d'lntervento Glurldico on/us - Via Cocco Ortu n. 32 - 09128 Cagllarl - pasta elettronlca
LSindaco del Comune di Coloaoajleneta (VR)Cagliari, 26 febbraio 2015 alNucleo lnvestigativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale diVerona
al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Treviso al Direttore del Dipartimento provinciale di Vicenza dell'ARPAV
al Di artimento A.R.P.A.V. di Verona
al Res onsabile Servizio Suolo Rifiuti Acqua della Provincia di Vicenza
ep.cal Procuratore della Repubblica presso ii Tribunale di Verona
alla Commissione Europea ENV- CHAP@ec.e ur opa .eu ,
Oggetto: richiesta informazioni a carattere ambientale ed adozione opportuni provvedimenti
retativamente a/lo scarico denominatocollettore ARICA - Cotogna veneta
l II sottoscritto
elettivamente
domiciliato-p-re- sso-,la
in sede
name e per canto del Gruppo d'lntervento Giuridico della detta associazione ecologista (Via Cocco Ortu, 32 -
onlus, 09128
Cagliari - tel. e fax1
pasta elettronica
PREMESSO CHE
e - in data 11 Gennaio 2015 con sopralluogo da parte di Soci dell'Associazione rappresentata presso lo
scarico denominato collettore ARICA pasta direttamente sul torrente denominato Fratta in comune di
Cologna Veneta si rilevata la presenza continua in uscita dallo scarico sopra citato di acqua nerastra unitamente a fumi ed odori acidi provenienti dall'interno del tuba di condotta, come da rilievi fotografici eseguiti nell'immediatezza della verifica;
- in considerazione della relazione dell'IRSA-CNR la quale evidenzia che, in assenza di limiti di potabilita italiani o comunitari, confrontando le concentrazioni rilevate con i limiti proposti in ambito US-EPA (400ng/L
e per PFOA) e tedeschi (100ng/L per la somma dei perfluorurati per una esposizione decennale) sussiste un
possibile rischio sanitario per le popolazioni che bevono le acque prelevate dalla falda si richiama ii principio di precauzione codificato anche nell'art. 3 terdel decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. di genesi comunitaria al pari di quello di proporzionalita e che ben torna invocabile ogni volta che, pur a fronte di una carente base normativa e dunque di un possibile ritardo da parte del legislatore nel prendere atto del costante progresso della scienza, sia ragionevolmente ipotizzabile l'esistenza di un rischio non tollerabile;
e - invero, l'art. 174 del Trattato CE ha indicato al comma 1 la protezione della salute umana fra gli obiettivi
della politica comunitaria in materia ambientale e ii principio di precauzione stato introdotto al suo comma 2, ii quale dispone che "La politica della Comunita in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,
tenendo conto della diversita delle situazioni nelle varie regioni della Comunita. Essa e fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni
e causati all'ambiente, nonche sul principio chi inquina paga". L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato
livello di tutela ambientale" con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili su tale fondamento normativo finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momenta in cui si profili un danno da riparare ai fine sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione;
- ne consegue che, su tale scorta, si costituisce l'obbligo da parte delle autorita competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi anche se unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo in cio necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile ii pregiudizio temuto ovvero gia occorso: infatti, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d'azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione puo essere considerata come un principio autonomo che discende dalle menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).
- con sentenza n. 18086/13 Registro generale la Suprema Corte di Cassazione Penale ha ravvisato la
violazione dell'art. 674 C.P. in seguito al mutamento di colorazione delle acque del mare dovuto ad uno scarico inquinante:"ln realta, proprio rifacendosi alla giurisprudenza di questa S.C., giustamente i giudici di
merito hanno, in primo luogo, distinto tra ii reato di cui all'art. 674 e quello p. e p. dall'art. 734c.p. escludendo quest'ultimo proprio sul presupposto che non fosse stato provato ii danno (/asemplice co/orazione mutevole del/'acqua riscontrata a seguito di control/a non appare idoneain ta/ senso). Cio, pero, vale per l'evento "deturpamento delle bellezze naturali". Per ragioni uguali e contrarie, pero, diversamente deve concludersi con riferimento alreato in questione visto che e principio interpretativo altrettanto consolidato che non enecessario che le emissioni di gas, di vapori o di fumo provochino un effettivo nocumento,essendo sufficiente l'attitudine de/le stesse ad offendere, imbrattare o molestare persone, cioearrecare ad esse disagio, fastidio o disturbo ovvero turbarne ii modo di vivere quotidiano (sez.l, 28.9.93, Grandoni, cit.) e che costituisce molestia anche ii fatto di arrecare a/le personepreoccupazione ed allarme circa eventuali danni al/a salute (sez. Ill, 14.3.03, Di Grado, Rv. 225304). lnbuona sostanza, devono tarsi rientrare nel concetto di "mo/estia" tutte le situazioni di fastidio,disagio, disturbo e comunque di turbamento de/la tranquillita (Sez. Ill, 18.6.04, Providenti, Rv.229618).Orbene, e appunto l'evidenziazione di un dato di fatto oggettivo - riferito
dai testi - lamutevole colorazione del mare, a giustificare la decisione dei giudici di ravvisare gli estremidel
reato di cui all'art. 674 c.p. risultando palmare ed intrinseco ii turbamento che suscita nellacomunita la visione del mare di un colore diverso da quello suo proprio.
Pertanto,
SI CHIEDE
alle SS.VV., per quanta di competenza, ai sensi degli artt. 14, comma 3 , della legge n. 349/1986, 2-3 del decreto legislativo n. 195/2005, 10 del decreto legislativo n. 267/2000, 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'invio al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica -------- verso importo di copia fotostatica e di spedizione ed entro 30 giorni dal ricevimento della presente, delle informazioni a carattereambientale relative agli eventuali interventi ambientali e sanitari gia eseguiti sul territorio provinciale di Vicenza nonche l'adozione di tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari in seguito ai controlli, al fine di salvaguardare le risorse ambientali del territorio e di tutelare la salute pubblica dei cittadini della Provincia di Vicenza, anche in osservanza delle disposizioni di cui alla Parte Ill del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e del principio di precauzione sancito dall'art.174 trattato UE.
Nello specifico si richiede all'ARPAV ognuna per la propria Provincia di competenza: idati dei prelievi analizzati da ARPAV rispetto alle sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), in particolare Acido perfluoroottansolfonico e derivati (PFOS) e Acido perfluoroottanoico (PFOA), nelle acque superficiali, sotterranee e di fornitura (considerate potabili) della Provincia di Vicenza, Verona e Padova, dal 2013 ad oggi, con particolare attenzione:
alloscarico industriale, recapitante al depuratore di Trissino, della societa Miteni Spa;
alloscarico dell'impianto di depurazione di Trissino, a cui e allacciata la Miteni Spa, che, a detta di ARPAV, contribuisce per ii 96,989% all'apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Garzone;
alloscarico del collettore fognario ARICA, in localita Sule a Cologna Veneta (VR), ii quale dirige i reflui di cinque impianti di depurazione (Trissino, Montecchio Maggiore, Arzignano, Montebello Vicentino e Lonigo) nel corso d'acqua Fratta-Garzone.; dellerelazioni e di eventuali elaborazioni grafico -visive prodotte da ARPAV riguardo alla presenza e alla dispersione di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) grossomodo nel bacino idrografico della Valle dell'Agno e del Chiampo; delleinformazioni relative agli eventuali interventi ambientali e sanitari gia eseguiti sul territorio provinciale di Vicenza, Verona e Padova per contenere e prevenire ulteriore contaminazione da PFAS e risanare ii tessuto idrografico e ii territorio gia contaminate; Tanto si porta a conoscenza dell'Autorita Giudiziaria (gia rappresentato dall'ARPA Veneto) ai fini di opportuna informazione e affinche possa valutare se, in quanta risultante dagli opportuni accertamenti, possano rawisarsi eventuali estremi penalmente rilevanti, in particolare ai sensi degli artt. 440, 674 e 452 c.p. . Si portano a conoscenza della Commissione Europea fatti ed eventi descritti nella odierna richiesta, affinche valuti una solerte regolamentazione della materia, alla luce dei rischi ambientali e sanitari emersi dagli studi scientifici elaborati a livello europeo ed internazionale.
p.Gruppo d'lntervento Giuridicoonlus
Acqua proveniente dal torrente Fratta con colorazione normale
Liquame avente colorazione nero/viola che fuoriesce in continuazione dallo scarico e si mischia alle acque deltorrente Fratta.
Evidente differenza di colorazione tra le acque in uscita dallo scarico e quelle del torrente Fratta
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