Document dY96XZ1nJpDoZNjkMR9yrym3B
AS 2392 Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche
(PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano
N. ODG / Em.
G/2392/1/13 Moronese
ODG / Emendamento
La Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante "Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano"; premesso che:
Con l'acronimo PFAS si fa riferimento a sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, ovvero ad oltre 4700 sostanze chimiche organiche artificiali che, grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, risultano altamente versatili e quindi impiegate in un'ampia gamma di prodotti di consumo e applica zioni industriali, quali schiume antincendio, rivestimenti antiaderenti, imballaggi, creme e cosmetici, tessuti, vernici, cromature, pesticidi e prodotti farmaceutici; Per le loro caratteristiche chimico-fisiche i PFAS sono molto persistenti e molto mobili come tali o come prodotti di trasformazione o degradazione da precursori e quindi risultano in grado di essere assorbiti da flora e fauna; alcuni di essi possono accumularsi nel tempo negli esseri viventi con conseguenze tossicologiche;
I PFAS hanno la caratteristica di accumularsi nell'uomo, in particolare nel sangue, dove possono rimanere per anni e, pertanto, sono suscettibili di portare allo sviluppo di numerose malattie.
Premesso, altres, che: Nella Regione Veneto si consumata una delle pi vaste contaminazioni
ambientali da PFAS a partire dal 1965. la Regione Veneto, in particolare un'area che ha per centro il comune di Lonigo e che comprende 30 Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova, su cui insistono 350.000 abitanti, la Regione pi contaminata da PFAS;
Tra luglio 2015 e aprile 2016, con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanit, stato condotto uno studio esplorativo di biomonitoraggio, per valutare le concentrazioni di PFAS nel sangue di un campione di persone residenti in alcune aree soggette all'inquinamento e confrontarle con quelle di un campione di controllo, non esposto a PFAS attraverso l'acqua potabile. Lo studio rilev concentrazioni di Pfas significativamente pi elevate nel sangue delle persone residenti nelle zone interessate dalla contaminazione rispetto al gruppo di controllo;
In seguito all'esito dei risultati prodotti dalle analisi sierologiche condotte sulla popolazione nell'ambito dello studio esplorativo di biomonitoraggio,
PARERE DIREZIONI
PARERE MITE
realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanit, la Regione del Veneto ha avviato nel 2016 un Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);
Il Piano, approvato con la DGR n. 2133/2016 ed integrato con la DGR n. 691/2018, ha come obiettivo l'identificazione di malattie croniche degenerative dovute all'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche ed agli scorretti stili di vita, attraverso la presa in carico sanitaria della popolazione esposta.
All'interno del Piano stata definita la graduazione delle aree in: area rossa, area arancione, area gialla e area verde. Sulla base delle concentrazioni di PFAS nelle acque di acquedotto nel 2013 (precedentemente all'applicazione dei filtri), dei livelli di PFAS nelle acque superficiali e sotterranee, e dei risultati dello studio esplorativo di biomonitoraggio condotto, la Regione ha individuato l'area di massima esposizione sanitaria a PFAS (la cosiddetta "area rossa") che comprende complessivamente 30 Comuni (alcuni coinvolti solo parzialmente).
L'Area Rossa l'area di maggior impatto sanitario, nella quale la popolazione, prima della apposizione dei filtri, stata maggiormente esposta ai PFAS, principalmente attraverso l'acqua potabile ed anche attraverso una contaminazione ambientale di fondo, confermata in primis dai risultati dello studio di biomonitoraggio effettuato con l'ISS. Considerato che:
Con la DGR 691del 25/05/2018 la Regione del Veneto, oltre ad ampliare l'Area Rossa da 21 a 30 comuni (di cui 7 parziali), ha programmato e avviato l'ampliamento della sorveglianza sanitaria della popolazione esposta a PFAS anche ai soggetti in et pediatrica residenti nell'Area Rossa e ai nuovi quattordicenni, pianificando la chiamata per anno di nascita secondo un programma quinquennale.
Le persone di et compresa tra 14 e 65 anni al 31.12.2016 (ovvero nate tra il 1951 e il 2002), residenti o domiciliati nei comuni dell'area di massima esposizione a PFAS ("area rossa"), hanno l'opportunit di sottoporsi ad un programma di sorveglianza sanitaria completamente gratuito.
Dal programma di sorveglianza sanitaria sono tuttavia esclusi i cittadini non residenti o domiciliati nei comuni dell'area di massima esposizione a PFAS ("area rossa") ma che si recano abitualmente nell'area rossa per lavoro o per esigenze personali e che, frequentando quotidianamente tale zona rossa, potrebbero essere a loro volta soggetti a rischio sanitario.
impegna il Governo: a valutare l'opportunit di prevedere che tutti i cittadini potenzialmente esposti ai PFAS (sia in Regione Veneto che a livello nazionale) siano presi in carico dal servizio sanitario pubblico per la realizzazione di un apposito screening che
G/2392/2/13 Zuliani, Briziarelli, Bergesio, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone
comprenda la determinazione del contenuto di PFAS nel sangue e un'accurata analisi dello stato clinico complessivo.
a valutare l'opportunit di finanziare e avviare un'indagine epidemiologica che studi in maniera esaustiva l'impatto degli inquinanti perfluoroalchilici e polifluoroalchilici, veicolati in primo luogo dalle acque di falda utilizzate a scopo idropotabile, ma anche dagli alimenti, sulla popolazione esposta sia in Regione Veneto che laddove dovessero emergere altre criticit connesse all'inquinamento da PFAS.
La Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante misure urgenti per la
riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano, premesso che:
il disegno di legge in esame affronta la problematica dell'inquinamento da PFAS fissando limiti stringenti allo sversamento e definendo un nuovo quadro per le autorizzazioni allo scarico, con lo scopo primario di ridurre e se possibile annullare, l'immissione di PFAS nei cicli produttivi e negli scarichi; i "PFAS" sono sostanze chimiche organiche artificiali che, per le loro caratteristiche chimicofisiche, risultano altamente versatili e quindi sono impiegate in un'ampia gamma di prodotti di consumo e applicazioni industriali; si tratta di sostanze persistenti e altamente mobili, come tali o come prodotti di trasformazione e degradazione, e possono contaminare l'ambiente, incluse le acque destinate al consumo umano e quelle destinate all'uso agricolo, essere assorbiti e bioaccumularsi negli organismi viventi, tra cui l'uomo; numerosi sono gli studi scientifici che dimostrano come l'accumulo di dette sostanze risulti pericoloso per la salute umana aumentando il rischio di insorgenza di diverse patologie; il raggiungimento dei rendimenti di abbattimento significativi di PFAS negli effluenti depurati, tra cui l'utilizzo e il ricondizionamento di filtri a carboni attivi allo scarico utilizzati per la potabilizzazione delle acque o da quelli di combustione del concentrato derivante da impianti di trattamento ad osmosi inversa, rende fondato il rischio di trasferimento di tali composti in altre matrici ambientali, quali l'aria; paradossale quindi che misure di abbattimento delle emissioni nella matrice acqua di PFAS possano creare un rischio di inquinamento dell'aria dai medesimi inquinanti, con importanti impatti negativi per la salute pubblica; necessario pertanto garantire la mancanza di fenomeni di inquinamento primario e secondario da PFAS in particolare nell'aria circostante gli impianti che trattano in maniera diretta o indiretta tali inquinanti, anche attraverso un sistema di monitoraggio della qualit
1.1 Arrigoni, Bergesio, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
dell'aria delle zone interessate e potenzialmente a rischio,
impegna il Governo a:
a valutare l'avvio di un percorso per la definizione di protocolli specifici intesi
alla tutela della matrice aria dalla presenza di PFAS, sulla base delle conoscenze
scientifiche pi avanzate e di strumentazioni analitiche all'avanguardia, con il
supporto delle amministrazioni e degli istituti tecnici competenti in materia di
salute pubblica e di tutela ambientale, anche ai fini dell'individuazione dei
parametri limite qualit dell'aria per i PFAS;
a valutare misure di tutela della salute pubblica attraverso l'istituzione di un
sistema di valutazione e monitoraggio della qualit dell'aria nei territori
maggiormente esposti al rischio di inquinamento atmosferico da PFAS, ivi incluse
le aree prospicenti aziende che trattano PFAS o che lavorano i sistemi di
abbattimento degli stessi.
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente, tenendo conto del
quadro comunitario vigente in materia di acque superficiali e sotterranee e della
diffusione, dei quantitativi, della persistenza e della tossicit per l'ambiente o
l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonch della loro capacit di
traslocazione tra matrici ambientali differenti e di quanto disposto dall'articolo 101
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di ridurre l'immissione
nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS),
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le sostanze poli e
perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi, tenendo conto degli sviluppi delle
metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la
rimozione di tali sostanze sia in termini di
valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi.;
b)
sostituire il comma 2 con il seguente:
Il decreto di cui al comma 1 osserva i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della salute umana e
l'ambiente, tenendo in considerazione il quadro comunitario e nazionale in materia
di acque superficiali e sotterranee;
b) introdurre misure e disposizioni proporzionate alla diffusione, ai
quantitativi, alla persistenza e alla tossicit per l'ambiente o l'uomo delle sostanze
poli e perfluoroalchiliche, nonch alla loro capacit di traslocazione tra le differenti
1.2 Gallone
1.3 Nugnes 1.4 Nugnes
matrici ambientali. Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
Apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente, tenendo conto del quadro comunitario vigente in materia di acque superficiali e sotterranee e della diffusione, dei quantitativi, della persistenza e della tossicit per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonch della loro capacit di traslocazione tra matrici ambientali differenti e di quanto disposto dall'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di ridurre l'immissione nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi, tenendo conto degli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione di tali sostanze sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi.; b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il decreto di cui al comma 1 osserva i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della salute umana e l'ambiente, tenendo in considerazione il quadro comunitario e nazionale in materia di acque superficiali e sotterranee; b) introdurre misure e disposizioni proporzionate alla diffusione, ai quantitativi, alla persistenza e alla tossicit per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonch alla loro capacit di traslocazione tra le differenti matrici ambientali.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3. Al comma 1 sostituire 2026 con 2025.
All'art. 1, comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: b) dopo il comma 2 inserire i seguenti: 2-bis. Nel perseguire l'obiettivo di limitazione delle sostanze poli e
perfluoroalchiliche, con caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilit e tossicit, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorit competenti possono definire limiti allo scarico pi restrittivi di quelli riportati alla tabella 5-bis, a seguito della valutazione della qualit dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilit tecnico-economica.
1.5 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.6 Gallone 1.7 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani
1.8 Gallone
2-ter. Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS, di cui alla tabella 5bis, tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalit fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS.
2-quater. Si prevede, altres, in accordo e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali pertinenti e nel rispetto delle rispettive competenze, che le Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale svolgano controlli a campione sui soggetti di cui al precedente comma
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente 2-bis. Al fine di reperire i campioni puri delle sostanze di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 152/2006, l'autorit competente per il controllo pu chiedere alle aziende che producono o utilizzano composti PFAS gli standard analitici certificati o i campioni puri di sostanze prodotte e/o utilizzate.
Conseguentemente, all'articolo 101 del decreto legislativo 152/2006, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo l'autorit competente per il controllo pu chiedere alle aziende che producono o utilizzano composti PFAS gli standard analitici certificati o in alternativa i campioni puri di sostanze prodotte e/o utilizzate.
Sostituire l'Allegato A ivi richiamato con il seguente: "ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 2) Tabella 5-bis. Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli e perfluoroalchiliche per determinate tipologie di scarico (1).
Parametro
Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura, da applicare dopo 36 mesi dall'entrata in vigore (?g/l)
Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico
-
acido
2,3,3,3-tetrafluoro-2-
(eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA
o GenX)
-
acido
dodecafluoro-3H-4,8-
diossanonanoico (ADONA)
5 (vedi Nota 1)
0,5 0,5
- acido 6:2 fluorotelomero solfonico
(6:2FTSA)
0,5
- acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5-
(trifluorometossi)-1,3-diossolan-
0,5
4yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)
(1) I valori limite si applicano alle seguenti tipologie di scarico:
-
derivanti da impianti di produzione, formulazione, fornitura e uso
(PFFU) di PFAS, e impianti ad essi tecnicamente connessi;
-
derivanti da impianti di trattamento di percolato da discarica;
-
derivanti da impianti che effettuano operazioni di gestione di ri-fiuti
diverse da quelle del punto precedente in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in
ingresso composti PFAS di cui alla presente tabella;
-
depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allac-ciate,
contributi di PFAS di cui alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte
terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato
chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori.
Nell'ambito del parametro "Somma di PFAS", per il PFOS il valore limite pari
a 0,18 ug/l e per il PFOA il valore limite pari a 0,5 ug/l.
I valori limite sono da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale.
Le frequenze di campionamento sono demandate alle autorit competenti in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione tenendo conto di quanto specificato nell'allegato 5 alla parte terza. Per la determinazione delle sostanze di cui alla presente tabella sono impiegati i metodi pubblicati da organizzazioni internazionalmente riconosciute, quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17, il metodo ASTM7979-20 e il metodo ISO 21675:2019. Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'autorit competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA.
Nel caso in cui la quantit di sostanza ricercata risulti inferiore al Limite di Quantificazione (LoQ) associato alla metodica analitica utilizzata, si presume che la quantit misurata sia:
-
pari a zero, nel caso in cui il processo produttivo non riguardi la
produzione o l'impiego di quella specifica sostanza PFAS, oppure
-
pari a LOQ/2 nel caso in cui il processo produttivo riguardi la produzione o
l'impiego di quella specifica sostanza PFAS.
Nell'ambito dei controlli degli scarichi, un campione risulta non conforme se il valore rilevato (X), sottratta l'incertezza di misura (U= incertezza estesa calcolata con un grado di probabilit del 95%), risulta superiore al valore limite di emissione (VLE), X-U > VLE.
Qualora siano in corso attivit di Messa in Sicurezza e Bonifica delle acque
1.9 Moronese
sotterranee che implicano emissioni residuali di PFAS di cui alla Tabella A, questi contributi residuali sono misurati all'uscita del relativo sistema di trattamento e sono sottratti dal valore-limite di emissione allo scarico fino al completamento delle attivit di Messa in Sicurezza e Bonifica.
Nel caso di consorzi pubblici o privati per il trattamento di scarichi industriali di terzi, i Gestori di tali impianti consortili, qualora i quantitativi di PFAS conferiti siano tecnicamente incompatibili con il conseguimento allo scarico finale dei valori limiti di cui alla tabella 5-bis, potranno richiedere ai titolari dei reflui conferenti un cronoprogramma di misure, da presentare entro sei mesi, per l'adeguamento dei valori di PFAS nei rispettivi reflui a valori compatibili ed accettabili.".
Al comma 2, all'allegato A ivi richiamato, sostituire la Tabella 5-bis con la seguente: "Tabella 5 bis) Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli- e perfluoro-alchiliche per determinate tipologie di scarico (1)".
PFAS -totale
Parametro
Valori limite di emissione in acque
superficiali e in fognatura (g/L)
5 (*)
1.10 Nugnes
Somma di PFAS
Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze:
-
acido perfluorobutanoico (PFBA)
-
acido perfluoropentanoico (PFPeA)
-
acido perfluoroesanoico (PFHxA)
-
acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
-
acido perfluoroottanoico (PFOA)
-
acido perfluorononanoico (PFNA)
-
acido perfluorodecanoico (PFDA)
-
acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
-
acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
-
acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
-
acido perfluorobutansolfonico (PFBS)
-
acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
1
-
acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
-
acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
-
acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
-
acido perfluorononansolfonico (PFNS)
-
acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
-
acido perfluoroundecansolfonico
-
acido perfluorododecansolfonico
-
acido perfluorotridecansolfonico
-
acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico
(HFPO-DA o
GenX)
-
acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
-
acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA)
-
acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-
diossolan-4yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)
Nota alla tabella 5 bis) (*) Per PFAS - totale si intende la totalit delle sostanze poli e perfluoroalchiliche.
Al comma 2, all'allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis sostituire il numero 5 con il numero 0 nel valore limite (microgrammi/litro) di emissione in acque superficiali e in fognature del Parametro "PFAS - totale" e sostituire il numero 1 con il numero 0 nel valore limite (microgrammi/litro) di emissione in acque superficiali e in fognature del Parametro "Somma di PFAS", conseguentemente alla nota 1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il numero 0,5 con il
1.11 Nugnes 1.12 Nugnes
1.13 Nugnes
1.14 Nugnes
1.15 Nugnes
1.16 Nugnes
1.17 Nugnes
1.18 Nugnes
numero 0 nel valore (microgrammi/litro) di ciascuna sostanza. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS totale, sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 5 con il numero 1
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS totale, sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 5 con il numero 2.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS - totale, sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 5 con il numero 3.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS - totale, sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 5 con il numero 4.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,1 Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) 0,5 con il valore 0,1.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,2
Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) 0,5 con il valore 0,2.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,3
Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) 0,5 con il valore 0,3.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in
1.19 Nugnes
1.20 Nugnes
1.21 Nugnes
1.22 Nugnes
1.23 Moronese
1.24 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.25 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani
fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,4
Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) 0,5 con il valore 0,4.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,5.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,6.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,7.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,8.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato alla nota (1) dopo le parole "I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari)" aggiungere le seguenti:
Il parametro "Somma di PFAS" pu essere determinato mediante la somma dei picchi cromatografici dei diversi isomeri e il confronto con lo standard analitico di un singolo isomero.
Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla Tabella 5-bis nota (1), sopprimere la parola (PFFU).
Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla Tabella 5-bis nota (1), dopo le parole "in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti " aggiungere la seguente "contenenti"
1.26 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.27 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani
1.28 Moronese
1.29 Nugnes
1.30 Moronese
Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla Tabella 5-bis nota (1), sostituire le parole " - depuratori civili per i quali il gestore individui," con le seguenti "depuratori in cui confluiscono acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque reflue urbane per i quali il gestore individui,"
Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla Tabella 5-bis nota (1) dopo le parole " - depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori". aggiungere le seguenti " -derivanti da siti produttivi che utilizzano nel proprio ciclo di lavorazione sostanze e/o composti contenenti PFAS".
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla nota (1) sostituire le parole: "quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17 e il metodo ISO 21675:2019" con le seguenti: "quali ad esempio il metodo ASTM D7979 e il metodo ISO 21675 nell'ultima edizione in vigore".
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla nota (1) sopprimere il seguente capoverso:
Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'autorit competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA.
Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato alla nota (1) dopo le parole "l'autorit competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA" aggiungere le seguenti:
"In accordo col DM 260 del 2010 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 30 del 7 febbraio 2011 - Serie generale), Appendice A.2.8. Applicazione degli standard di qualit ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il
1.31 Gallone
1.32 Arrigoni, Bergesio, Briziarelli, Pazzaglini, Bruzzone
1.33 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani
1.34 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani
monitoraggio dello stato delle acque, i criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o inferiore (k=2) stimata ad un livello pari al valore del valore limite di emissione e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% del valore limite di emissione per singola sostanza pari a 0,5 g/L. Per la sommatoria di sostanze i risultati inferiori al limite di quantificazione delle singole sostanze sono considerati zero".
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono sostituite dalle seguenti: centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale; b) alla lettera b), al secondo periodo, le parole: e non oltre sei mesi dalla data di presentazione del rinnovo stesso; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovr cessare immediatamente, sono sostituite dalle seguenti: sei mesi dalla data di presentazione della domanda di rinnovo. Al comma 3, lettera a) le parole: il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono sostituite dalle seguenti: centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;
Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con le seguenti: centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;
Al comma 3 lettera b), sostituire le parole due anni con le seguenti tre anni.
1.35 Nugnes 1.36 Moronese 1.37 Moronese
1.38 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani
1.39 Nugnes 1.40 Nastri
1.41 Nastri
Al comma 3 alla lettera b) sostituire le parole: due anni con le parole: diciotto mesi. All'articolo 1, comma 3 lettera c), le parole "avviano il riesame" sono sostituite dalle seguenti: "approvano il programma del riesame".
Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) in caso di nuova autorizzazione allo scarico le imprese hanno l'obbligo
di fornire alle autorit di controllo le sostanze pure da usare come standard analitico di controllo. Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole Ministro della salute, aggiungere le seguenti: e Ministro dello sviluppo economico;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei lavoratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio PFAS, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti coinvolti, fornisce al Ministero della transizione ecologica gli elementi tecnici per l'adozione del decreto di cui al comma 1 ed i suoi successivi aggiornamenti, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi a cui il decreto si applica. Al comma 4 dopo le parole: di concerto con il Ministero della salute aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'Universit e della Ricerca, Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: I dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS nei cicli produttivi sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalit definite dal decreto di cui al periodo precedente.. Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Al fine di garantire una migliore tutela dei sistemi acquatici naturali, tutelare la biodiversit dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalit dei paesaggi e delle componenti, nonch dei sistemi naturali fragili o delicati, sul sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalit definite dal decreto di cui al comma 4, pubblicata
1.42 Fregolent, Briziarelli, Bergesio, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
1.43 Zuliani, Pazzaglini, Briziarelli, Bergesio, Arrigoni, Bruzzone 1.44 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani
e periodicamente aggiornata una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda, nonch degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili..
4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Le Regioni provvedono a trasmettere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Cabina di Regia istituita al comma 4 del presente articolo, una relazione sulle attivit necessarie per il monitoraggio della qualit nelle acque destinate al consumo umano ai fini della verifica della presenza di PFAS nelle stesse e per eventuali interventi di bonifica ambientale. Per interventi di particolare complessit, potranno essere previsti stralci successivi da realizzare sulla base del cronoprogramma allegato alla medesima relazione.
5-ter. Sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione di cui al precedente comma, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della salute, valuta annualmente lo stanziamento delle risorse necessarie da mettere a disposizione delle Regioni per le suddette attivit, sulla base delle disponibilit a legislazione vigente.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. L'Osservatorio PFAS di cui al precedente comma, provvede anche allo
studio dell'inquinamento atmosferico da PFAS, al fine di favorire l'avvio di un percorso inteso a definire protocolli tecnici per il monitoraggio e il controllo della presenza di PFAS nell'aria, e l'individuazione dei relativi parametri limite pertinenti a garantire tutela della salute umana nei territori interessati da fenomeni di inquinamento atmosferico da PFAS.
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: 5-bis. Entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto le categorie specifiche di prodotti per i quali stabilito l'obbligo di riportare nell'etichetta, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici, la presenza di polimeri di origine sintetica di cui all' allegato A tabella 5- bis e all'allegato B.
1.45 Moronese
2.1 Moronese
All'articolo 1, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle
linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri PFAS - totale e somma di PFAS, sono adottate metodiche standardizzate e sono analizzate tutte le sostanze per cui sia disponibile uno standard analitico di controllo.
Al comma 1, sostituire l'Allegato B ivi richiamato, con il seguente:
Parametro
Acido
solfoni
perfluorootta co
n e suoi
sali
(PFOS)
PFAS - totale
Valore di parametro
0,03
0,50
Unit di misura
Note
g/L
g/L
Note 13 e 14
Somma
di
PFAS
Nota 13
Nota 14
0,10
g/L
Nota 13 e 15
Le autorit sanitarie locali preposte al controllo della qualit delle acque potabili possono adottare valori pi cautelativi di PFAS - totale e somma di PFAS tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa della popolazione alle sostanze poli e perfluoroalchiliche.
I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari)
Per PFAS - totale si intende la totalit delle sostanze poli e perfluoroalchiliche
2.2 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani
Nota 15
Per Somma di PFAS si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
- acido perfluoroottanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutansolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
-
acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
-
acido perfluoroundecansolfonico
-
acido perfluorododecansolfonico
-
acido perfluorotridecansolfonico
-
acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico
(HFPO-
DA o GenX)
-
acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
-
acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA)
-
acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-
diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)
Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del
rischio dei bacini idrografici per punti di estrazione conclude che vi la
probabilit che tali sostanze siano presenti in una determinata fornitura
d'acqua.
Al comma 1, sostituire l'allegato B ivi richiamato, con il seguente: B
PFAS - totale Parametro
Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (g/l)
5
2.3 Nastri
Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) -- aacciiddoo ppeerrfflluuoorroopeseanntasnoslfoolnfoicnoic(oP(FPHFxPSe)S) 1 - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-
(eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2
FTSA)
- acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)
acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
0,3
Al comma 1 premettere il seguente: 01. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 dopo il comma 1 inserito il seguente: 1-bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici...
2.4 Nastri
2.5 Nastri
2.6 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.7 Quarto, L'Abbate, Pavanelli,
Al comma 1 premettere il seguente: 01. All'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31 sono aggiunte in fine le seguenti parole: e non devono essere contaminate da inquinanti chimici, quali sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualit delle acque destinate al consumo umano.
Al comma 1 premettere i seguenti:
01. All'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il
comma 7 aggiunto in fine il seguente: 7-bis. L'azienda unit sanitaria locale
realizza,
periodicamente,
ricerche
idrogeologiche
finalizzate
all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare
riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacit di stoccaggio
temporaneo al fine di garantire la resilienza delle acque sotterranee all'aumento
temporale del pompaggio e l'identificazione di risorse strategiche per gestire e
adattarsi alla siccit, particolarmente significativa durante la stagione estiva..
02. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il
comma 1, inserito il seguente:
1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a promuovere la
conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua
importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale, anche
attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, corsi di
formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geotermiche,
geomorfologiche e idrogeologiche, nonch attivit di promozione, comunicazione e
divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e
sotterranea..
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente:
Giuseppe Pisani
2.8 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.9 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.10 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.11 Quarto, L'Abbate, Pavanelli,
1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il
comma 1, inserito il seguente: 1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono realizzati impianti di depurazione
efficienti e viene verificata la corretta funzionalit degli impianti esistenti..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comma
2, alla lettera a), dopo le parole "non devono contenere microrganismi e parassiti, n altre sostanze, in qualit o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana", sono inserite le seguenti "e comunque non devono essere contaminate da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui Direttiva (UE) 2020/2184 all'allegato I, parti A, B e D della del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualit delle acque destinate al consumo umano.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, inserito il seguente:
3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversit dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalit dei paesaggi e delle componenti, nonch dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, inserito il seguente:
Giuseppe Pisani
2.12 Quarto, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.13
2.14 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve garantire una elevata qualit delle acque presenti nelle reti acquedottistiche attraverso la realizzazione di progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale nonch progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, che disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzano opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti e contaminanti emergenti quali microplastiche..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, inserito il seguente:
3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide.".
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1 bis. All'articolo 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comma 5, inserito il seguente periodo:
I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono realizzare banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma:
1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacit di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale
2.15 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.16 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.17 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.18
del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccit, che pu aggravarsi in caso di cambiamento climatico..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma:
1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, una mappatura completa delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonch degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, cos come presenti nel territorio di competenza..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma:
1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacit di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma:
1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano..
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il
2.19 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani
2.0.1 Zuliani, Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone, Bergesio
comma 1, inserito il seguente comma:
1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche finalizzate all'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche..
Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto aggiungere le seguenti volte ad impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantit o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque volte a garantire la salubrit delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze polie perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla Direttiva (UE) 2020/2184 all'allegato I, parti A, B e D del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualit delle acque destinate al consumo umano. Dopo l'articolo aggiungere il seguente: Articolo 2-bis (Misure di tutela della qualit dell'aria) 1. In via precauzionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, le Regioni in cui ricadono i territori maggiormente esposti al rischio di inquinamento da PFAS in atmosfera, attivano l'Unit di Monitoraggio della qualit dell'aria dal rischio di PFAS, coordinata dalla medesima Regione con il coinvolgimento dei Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti. 2. La frequenza e l'individuazione dei punti di monitoraggio e le eventuali risorse economiche aggiuntive necessarie, sono determinati dalla medesima Unit sulla base della valutazione del rischio, con particolare attenzione alle aree circostanti stabilimenti che emettono PFAS nell'aria ambiente o che trattano sistemi di filtraggio dei medesimi inquinanti. Per le finalit di cui al periodo precedente, le Unit trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione alla Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge.
3. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Unit, il Ministero della transizione
2.0.2 Fregolent, Briziarelli, Bergesio, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone
ecologica valuta l'assegnazione alle Regioni dei finanziamenti necessari, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. La partecipazione ai lavori dell'Unit medesima non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennit.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente: Articolo 2-bis (Fondo per il contrasto all'inquinamento da PFAS) 1. Nello stato di previsione del Ministero della salute istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno2022, da impiegare per le attivit di monitoraggio della qualit nelle acque destinate al consumo umano ai fini della verifica della presenza di PFAS nelle acque e per interventi di bonifica ambientale. 2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, definisce con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalit di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, sulla base del principio di proporzionalit degli interventi da eseguire, anche per stralci successivi per interventi di bonifica di particolare complessit. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, va-lutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.