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From: CAZZANIGA MARIA TERESA @arpalombardia.it> Sent time: 04/05/2022 11:43:31 AM To: Mila Campanini @regione.lombardia.it> MELZANI RAFFAELLA <~@arpalombardia.it>; CARELLA FABIO <~@arpalombardia.it>; Cc: MARIA ADELE ~@arpalombardia.it> Subject: Comunicazione relativa alle audizioni sul ddl 2392 (PFAS) - Arpa Lombardia Attachments: AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf image001.gif osservazioni ARPA Lombardia.docx PORRO EMMA Buongiorno Mila, in allegato la presentazione che abbiamo predisposto per l'audizione in XIII Commissione di questa mattina, che si conclusa qualche minuto fa. La presentazione stata costruita sulla base del parere predisposto a seguito della disamina del Disegno di Legge, effettuata in seno al SNPA, qualche settimana fa. Non abbiamo ricevuto domande dai senatori presenti. Se servono chiarimenti/ ulteriori elementi, restiamo a disposizione Cordiali saluti Maria Teresa Cazzaniga Direttore Tecnico ARPA Lombardia Via Rosellini 17 -- Milano +39 02 69666461 Da: CARELLA FABIO < @arpalombardia.it> Inviato: marted 5 aprile 2022 11:31 A: CAZZANIGA MARIA TERESA < @arpalombardia.it> Oggetto: FW: R: Comunicazione relativa alle audizioni sul ddl 2392 (PFAS) - Arpa Lombardia Ecco la trasmissione alla Commissione Ciao Inviato dal mio Galaxy Messaggio originale Da: CARELLA FABIO <~@arpalombardia.it> Data: 05/04/22 10:46 (GMT+01:00) A: @ser zi.it Cc: GAMBARETTI ORNELLA <~a(Warpalombardia.it>, MELZANI RAFFAELLA <~(Warpalombardia.it> Oggetto: R: Comunicazione relativa alle audizioni sul ddl 2392 (PFAS) - Arpa Lombardia Si trasmette in allegato, la presentazione di Arpa Lombardia per l'audizione odierna. Saluti La segreteria Da: ser o.it < (@senato.it> Inviato: mercoled 30 marzo 2022 15:41 A: CARELLA FABIO <~Paroalombardia.it>; GAMBARETTI ORNELLA < @aroalombardia.it>; MELZANI RAFFAELLA <~@aroalombardia.it> Oggetto: Comunicazione relativa alle audizioni sul ddl 2392 (PFAS) - Arpa Lombardia Priorit: Alta Dott. Fabio CARELLA Direttore generale di ARPA Lombardia e-mail: (aroalombardia.it, ~.@arnalombardia.it ~arnalombardia.it Facendo seguito ai contatti gi intervenuti informiamo che nelle giornate di luned 4 e di marted 5 aprile prossimi previsto lo svolgimento di una serie di audizioni sul disegno di legge n. 2392, relativo a "Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano". Per vostra opportuna conoscenza, alleghiamo il link relativo al disegno di legge in oggetto. Vi segnaliamo fm da ora che per l'audizione sar gradita una memoria scritta che, ove nulla osti, sar poi pubblicata sulla pagina webdella Commissione. In considerazione della necessit di defmire tempestivamente il calendario delle convocazioni, si prega di dare cortese riscontro. Ringraziandovi per la disponibilit, inviamo i migliori L'Ufficio di Segreteria http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54427.htm image001.gif AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf Disegno di legge 2392 Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano Audizione ARPA Lombardia 5 aprile 2022 Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf Il ruolo di ARPA Lombardia Tra le aree di intervento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, con particolare riferimento alle tematiche oggetto della proposta di legge, si evidenziano: il monitoraggio delle matrici ambientali, acque superficiali e sotterranee, allo scopo di consentire la classificazione dei corsi idrici e supportare le autorit competenti, laddove necessario, ad individuare le misure per il risanamento; il controllo/monitoraggio delle fonti di pressione, direttamente presso specifici impianti produttivi, ovvero presso gli impianti di trattamento rifiuti/depurazione per valutare i cicli produttivi, i sistemi di abbattimento e la loro efficacia; l'attivit analitica dei laboratori, che supportano trasversalmente il monitoraggio e il controllo, garantendo metodiche conformi ai requisiti di legge, con sensibilit analitica adeguata alla tipologia di matrice. Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf Il ruolo di ARPA Lombardia Non rientrano tra le competenza di ARPA: Il controllo delle acque ad uso potabile, in Lombardia affidato alle ATS e ai laboratori di Sanit Pubblica. Temi di interesse comuni, quali ad esempio gli approfondimenti sui sistemi di abbattimento dei PFAS, sono comunque oggetto di tavoli di approfondimento congiunto Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico o il riesame delle autorizzazioni AIA: le valutazioni di ARPA, in esito ai propri controlli o a seguito dei monitoraggi eseguiti sulle matrici ambientali, rappresentano un importante contributo istruttorio alle valutazioni delle AA.CC Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf Osservazioni sul Disegno di Legge 2392: una premessa Tra il 2019 e i primi mesi del 2020, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), si era svolto un ampio lavoro di approfondimento e confronto sul tema della regolamentazione degli scarichi contenenti PFAS (richiesta MATTM), finalizzato all'inserimento di un articolo all'interno di un dispositivo di semplificazione ambientale. Il testo finale della proposta avanzata dal Sistema, con relativa relazione tecnica di accompagnamento, risultava inserito nel Disegno di Legge "Green New Deal e transizione ecologica del Paese" (COLLEGATO AMBIENTALE 2020), nella formulazione datata 25 luglio 2020. L'attuale disegno di legge 2392, per la parte scarichi, ne riprende in parte i contenuti (premesse-motivazioni, parte dell'art.1 e nelle note esplicative tabella 5bis) Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf Osservazioni sul Disegno di Legge 2392 I valori limiti proposti Il limite di quantificazione e il parametro somma di PFAS La determinazione degli isomeri La disponibilit degli standard analitici Il recepimento anticipato della Direttiva 2184 I parametri di monitoraggio di acque superficiali e sotterranee La disponibilit delle tecniche di abbattimento Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf I valori limite proposti I valori limite di emissione negli scarichi per le sostanze poli e perfluoroalchiliche non sono pi associati a singole sostanze (nella proposta del 2020 era prevista la regolamentazione di 14 sostanze, con limite di emissione definito per ognuna, in alcuni casi con valori progressivamente pi restrittivi con il tempo, anche per consentire l'effettiva capacit di abbattimento da parte degli impianti di tali sostanze), quanto a insiemi di sostanze: PFAS-totale e Somma di PFAS, riferito alla somma di una serie di sostanze. Questo approccio, analogo a quello introdotto dalla Direttiva 2020/2184 per le acque destinate al consumo umano, estende notevolmente il numero delle sostanze da controllare, aggiungendo a quelle presenti gi previste nella direttiva (20 complessivamente) ulteriori quattro sostanze: o acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) o acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) o acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2FTSA) o acido difluoro{[2,2,4,5yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4- Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf Il limite di quantificazione e il parametro somma di PFAS Vengono indicati limiti complessivi riferiti ad una somma, senza indicare i criteri di calcolo della somma stessa nei casi di analiti presenti in concentrazioni inferiori al limite di quantificazione (LOQ): questo aspetto rappresenta un elemento di forte criticit in quanto non consente di valutare quale debba effettivamente essere la sensibilit analitica da garantire per ognuna delle sostanze, considerato il numero elevato di sostanze ricompreso nella sommatoria. In altri casi in cui il legislatore ha voluto introdurre limiti per una somma di sostanze, in aggiunta a quelli per singolo parametro, ha anche indicato le modalit con cui procedere a tale valutazione in caso di valori inferiori al LOQ. Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf La determinazione degli isomeri La nota (1) alla tabella dei limiti agli scarichi riporta inoltre la seguente dicitura "I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari)". In assenza di una indicazione precisa degli isomeri (quanti e quali) si intendono ricomprendere nella valutazione, si rischia di non rendere confrontabili i risultati analitici (disomogeneit tra i diversi laboratori) e, nelle condizioni proposte (espressione del limite come somma), rende ancora pi critica la valutazione della sensibilit analitica da garantire, in assenza di criteri per la determinazione della somma stessa. La necessit di comprendere anche gli isomeri non sembrerebbe peraltro applicarsi ai valori di parametro proposti per le acque destinate al consumo umano, per le quali non prevista alcuna indicazione in calce alla tabella, n peraltro se ne parla nella Direttiva Europea di cui si vuole anticipare il recepimento. Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf La determinazione degli isomeri All'art.2 comma 2 del disegno di legge, relativamente alle sole acque destinate al consumo umano, laddove si specificano le metodologie analitiche da adottare nelle more dell'emanazione delle linee guida europee, riportato, alla lettera a): "adottare le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7, o metodi alternativi, che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto". Il metodo ISTISAN 19/7 ISS.CBA.052 prevede effettivamente la quantificazione dei soli isomeri ramificati di PFOS e PFOA, sulla base delle curve di taratura degli isomeri lineari e la loro espressione come isomeri lineari. Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf La disponibilit degli standard analitici L'effettiva disponibilit di standard analitici per le sostanze che appaiono di nuova introduzione risulta particolarmente critica: nell'art.2 (acque destinate al consumo umano), riportato che le determinazioni verranno condotte per le sostanze per le quali siano disponibili "standard analitici di controllo", nulla invece viene riportato per gli scarichi, per i quali peraltro il mancato rispetto dei valori di emissione rappresenta da subito condizione di non conformit (all'atto dell'emissione delle autorizzazioni allo scarico in adeguamento al nuovo dispositivo, secondo le previsioni dell'art.1, comma 3). La disponibilit degli standard analitici deve essere garantita a tutti i soggetti coinvolti, vale a dire ai soggetti che effettuano i controlli, ai gestori dei servizi idrici integrati, sia per la parte di depurazione delle acque che per la parte di distribuzione della risorsa idrica, e anche ai soggetti titolari degli scarichi a cui trovano applicazione i limiti di emissione di cui alla proposta tabella 5 bis. L'assenza di tale garanzia, o la possibilit di garantirne la disponibilit solo ad alcuni dei soggetti, rende la norma proposta non applicabile. Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf Recepimento anticipato della Direttiva 2184 Il disegno di legge anticipa il recepimento della Direttiva solo per i PFAS e non per le altre parti, sostanze e criteri che rappresentano novit rispetto all'attuale regolamentazione, introducendo parametri aggiuntivi rispetto ai 20 indicati dalla Commissione e una modalit di valutazione transitoria dei parametri PFAS Totali e Somma di PFAS, contrariamente a quanto disposto nella Direttiva stessa. La Direttiva, infatti, specifica che la valutazione di PFAS-totale e Somma di PFAS dovr essere effettuata dopo l'emanazione delle linee guida specifiche ("Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle linee guida tecniche sviluppate conformemente all'articolo 13, paragrafo 7") e all'art 13, comma 7 si legge " Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche comprese nei parametri PFAS -- totale e somma di PFAS, compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento". Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA AUDIZIONE 5 APRILE 2022 - ARPA LOMBARDIA.pdf I parametri di monitoraggio nelle acque superficiali e sotterranee Si evidenzia un disallineamento tra quanto previsto dal disegno di legge (scarichi e acque destinate al consumo umano), e l'attuale normativa che regolamenta il monitoraggio di PFAS nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. Il D.Lgs 172/2015 (recepimento della Direttiva 2013/39) per le acque superficiali e il DM 06/07/2016 (recepimento della Direttiva 2014/80) per le acque sotterranee prevedono la determinazione e valutazione di sei sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS ( PFOS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFBS e PFOA), per ognuno dei quali sono previsti valori di riferimento, espressi come Standard di Qualit Ambientale (SQA), per le acque superficiali, e valori soglia, per le acque sotterranee. Quando nel disegno di legge ci si riferisce a valutazioni da effettuare rispetto alla qualit delle acque superficiali o sotterranee (necessit di approfondimenti o estensione di impianti da assoggettare a regolamentazione), va considerato che i dati di monitoraggio consentono di effettuare valutazioni solo su una parte dei parametri che ci si prefigge di andare a regolamentare (es. art.1, comma 1, lettera b); art.2 comma 3); note alla proposta di tabella 5-bis). Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA La disponibilit delle tecniche di abbattimento Non viene data evidenza dell'effettiva disponibilit di tecniche di abbattimento e trattamento in grado di consentire il raggiungimento dei limiti di parametro proposti, considerando che gli scarichi esistenti avrebbero solo due anni di tempo per adeguarsi. Si ricorda che il superamento dei valori limite proposti, trattandosi di scarico di sostanze pericolose, rappresenta violazione di natura penale. Audizione Commissione Ambiente - ARPA LOMBARDIA osservazioni ARPA Lombardia.docx OSSERVAZIONI ARPA LOMBARDIA Con riferimento al testo del Disegno di Legge n.2392 d'iniziativa dei senatori MORONESE, GUIDOLIN, LANNUTTI, ABATE,ANGRISANI, BOTTO, LEZZI, LA MURA, GIANNUZZI, DI MICCO, NUGNES,DE FALCO, DE BONIS, MANTERO, BUCCARELLA, NOCERINO,MARINELLO, PAVANELLI, ROMANO, VANIN, TRENTACOSTE e GIROTTO, dal titolo "Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano" si riportano di seguito le considerazioni emerse da un confronto interno alla diverse articolazioni di ARPA Lombardia poste a presidio dei processi analitici, del controllo e del monitoraggio ambientale. Il Disegno di Legge esaminato volto a regolamentare da una parte la presenza di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi e dall'altra ad anticipare le misure previste per il monitoraggio e la valutazione di queste sostanze dalla Direttiva 2020/2184 del 16 dicembre 2020 concernente la qualit delle acque destinate al consumo umano, il cui recepimento previsto entro il 12 gennaio 2023. In premessa ricordiamo che, proprio in seno al SNPA, tra i mesi di gennaio e febbraio del 2020 si era svolto un ampio lavoro di approfondimento e confronto sul tema della regolamentazione degli scarichi contenenti PFAS, a seguito di esplicita richiesta da parte del Ministero (all'epoca MATTM) finalizzata all'inserimento di un articolo specifico all'interno di un dispositivo di semplificazione ambientale. La proposta all'epoca scaturita, frutto di numerosi momenti di approfondimento, era stata trasmessa al Ministero a fine gennaio e successivamente dallo stesso commentata e integrata. Il testo finale, con relativa relazione tecnica di accompagnamento, risulta inserito nel Disegno di Legge "Green New Deal e transizione ecologica del Paese" (COLLEGATO AMBIENTALE 2020), proposta del 25 luglio 2020, a seguito del quale sono stati richiesti al Sistema confronti da parte di Federchimica (si veda l'allegato). L'analisi dell'attuale disegno di legge, per la parte scarichi, riprende alcune parti della proposta 2020, in particolare, nella premessa del disegno di legge, nella quale sono specificate le motivazioni che conducono alla formulazione della proposta di regolamentazione, in parte dell'art.1 e nelle note esplicative della proposta di tabella 5bis riportata nell'allegato A. Si evidenziano per numerose criticit, che all'epoca erano gi state oggetto di confronto ed approfondimento tra le diverse agenzie, che in questo nuovo documento vengono riproposte con l'ulteriore complessit della diversa formulazione dei limiti e delle sostanze da determinare. In particolare, segnaliamo: I valori limite di emissione negli scarichi per le sostanze poli e perfluoroalchiliche non sono pi associati a singole sostanze (nella proposta normativa del 2020 era prevista la regolamentazione di complessive 14 sostanze con limite di emissione definito per ognuna, in alcuni casi con valori progressivamente pi restrittivi con il tempo, anche per consentire l'effettiva capacit di abbattimento da parte degli impianti di tali sostanze), quanto a insiemi di sostanze: PFAStotale e Somma di PFAS, riferito alla somma una serie di sostanze. Questo approccio, simile a quello introdotto dalla Direttiva 2020/2184 per le acque destinate al consumo umano, estende notevolmente il numero delle sostanze da controllare, aggiungendo a quelle presenti gi previste nella direttiva (20 complessivamente) ulteriori quattro sostanze: o acido 2,3,3,3tetrafluoro2 (eptafluoropropossi) propanoico (HFPODA o GenX) o acido dodecafluoro3H4,8diossanonanoico (ADONA) osservazioni ARPA Lombardia.docx o acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2FTSA) o acido difluoro{[2,2,4,5 tetrafluoro5 (trifluorometossi)1,3diossolan4yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) Vengono indicati limiti complessivi riferiti ad una somma, senza indicare i criteri di calcolo della somma stessa nei casi di analiti presenti in concentrazioni inferiori al limite di quantificazione (LOQ): questo aspetto rappresenta un elemento di forte criticit in quanto non consente di valutare quale possa effettivamente essere la sensibilit analitica da garantire per ognuna delle sostanze, considerato il numero elevato di sostanze ricompreso nella sommatoria. In altri casi in cui il legislatore ha voluto introdurre limiti per una somma di sostanze, in aggiunta a quelli per singolo parametro, ha anche indicato le modalit con cui procedere a tale valutazione in caso di valori inferiori al LOQ. La nota (1) alla tabella dei limiti agli scarichi riporta inoltre la seguente dicitura "I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari)". Tale dicitura era stata gi nel 2020 analizzata evidenziando come, in assenza di una indicazione precisa degli isomeri (quanti e quali) si intendono ricomprendere nella valutazione, si rischia di non rendere confrontabili i risultati analitici e, nelle condizioni proposte (espressione del limite come somma), rende ancora pi critica la valutazione della sensibilit analitica da garantire, in assenza di criteri per la determinazione della somma stessa. Questo criterio non sembra peraltro applicarsi ai valori di parametro proposti per le acque destinate al consumo umano, per le quali non prevista alcuna indicazione circa la necessit di ricomprendere nella valutazione anche gli isomeri, n peraltro se ne parla nella Direttiva Europea di cui si vuole anticipare il recepimento. All'art.2 comma 2 del disegno di legge, relativamente alle sole acque destinate al consumo umano, laddove si specificano le metodologie analitiche da adottare nelle more dell'emanazione delle linee guida europee riportato, alla lettera a): "adottare le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7, o metodi alternativi, che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto". Il metodo ISTISAN 19/7 ISS.CBA.052 prevede la quantificazione dei soli isomeri ramificati di PFOS e PFOA sulla base delle curve di taratura degli isomeri lineari e la loro espressione come isomeri lineari. Per le acque di scarico non invece presente alcun riferimento a metodiche analitiche e questo potrebbe portare a disomogeneit di approcci analitici ed espressione dei risultati nei diversi laboratori. Si evidenzia inoltre che al fine di definire quali LOQ debbano essere garantiti per gli analiti da determinare diviene necessario indicare anche per le acque ad uso umano un valore non superabile per singolo composto. In generale si evidenzia la criticit dell'effettiva disponibilit di standard analitici per le sostanze che appaiono di nuova introduzione: mentre nell'articolo 2 del Disegno di Legge, relativamente alle acque destinate al consumo umano, si evidenzia che le determinazioni verranno condotte per le sostanze per le quali siano disponibili "standard analitici di controllo", nulla si dice in merito agli scarichi, per i quali peraltro il mancato rispetto dei valori di emissione rappresenta da subito condizione di non conformit (all'atto dell'emissione delle autorizzazioni allo scarico in adeguamento al nuovo dispositivo, secondo le previsioni dell'art.1, comma 3). Si rileva che la disponibilit degli standard analitici deve essere garantita a tutti i soggetti coinvolti, vale a dire ai soggetti che effettuano i controlli, ai gestori dei servizi idrici integrati, sia per la parte di depurazione delle acque che per la parte di distribuzione della risorsa idrica, e anche ai soggetti titolari degli scarichi a cui trovano applicazione i limiti di emissione di cui alla proposta tabella 5 bis. L'assenza di tale garanzia, o la possibilit di garantirne la disponibilit solo ad alcuni dei soggetti, rende la norma proposta non applicabile. Per quanto riguarda poi la parte sulle acque destinate al consumo umano si evidenzia che il disegno di legge ne anticipa il recepimento solo per i PFAS e non per le altre parti, sostanze e criteri, che rappresentano novit rispetto all'attuale regolamentazione, introducendo parametri aggiuntivi rispetto ai 20 indicati dalla Commissione e una modalit di valutazione transitoria dei parametri PFAS Totali e Somma di PFAS, contrariamente a quanto disposto nella Direttiva. La Direttiva, infatti, specifica che la valutazione di PFAStotale e Somma di PFAS sar effettuata dopo l'emanazione delle linee guida specifiche ("Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle linee guida tecniche sviluppate conformemente all'articolo 13, paragrafo 7") e all'art 13, comma 7 si legge " Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per e polifluoro alchiliche comprese nei parametri PFAS -- totale e somma di PFAS, compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento". In generale va evidenziato un disallineamento tra quanto previsto dal disegno di legge, sia per la parte scarichi che per la parte acque destinate al consumo umano, e l'attuale normativa che regolamenta il monitoraggio di PFAS nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. Le due norme di riferimento, il D.Lgs 172/2015 (recepimento della Direttiva 2013/39) per le acque superficiali, e il DM 06/07/2016 (recepimento della Direttiva 2014/80) per le acque sotterranee, prevedono la determinazione e valutazione di sei sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS ( PFOS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFBS e PFOA), per ognuno dei quali sono previsti valori di riferimento, espressi come Standard di Qualit Ambientale (SQA), per le acque superficiali, e valori soglia, per le acque sotterranee. Tutte le volte quindi che nella proposta di nuova norma ci si riferisce a valutazioni da effettuare rispetto alla qualit delle acque superficiali o sotterranee per valutare la necessit di approfondimenti o estensione di impianti da assoggettare a regolamentazione, non si considera che i monitoraggi sulle acque sotterranee e superficiali consentono di effettuare valutazioni solo su una parte dei parametri che ci si prefigge di andare a regolamentare (es. art.1, comma 1, lettera b); art.2 comma 3); note alla proposta di tabella 5bis). Si sottolinea inoltre un aspetto che era stato gi oggetto di confronto in passato: non viene data evidenza dell'effettiva disponibilit di tecniche di abbattimento e trattamento e conseguentemente della capacit di garantire il raggiungimento effettivo dei livelli proposti, considerando anche che gli scarichi esistenti avrebbero solo due anni di tempo per adeguarsi.