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From: @isprambiente.it Sent time: 07/05/2022 03:14:56 PM @provincia.bz.it; @provincia.bz.it; @provincia.tn.it; ffi @provincia.tn.it; @artaabruzzo.it; @artaabruzzo.it; @arpab.it; @arpab.it; @arpacal.it; @arpacal.it; ~@arpacal.it; @arpacampania.it; @arpacampania.it; @arpacampania.it; M@arpa.fvg.it; @arpa.fvg.it; @arpa.fvg.it; @arpalazio.it; @arpalazio.it; @arpalazio.it; ~@arpalliguria.it; @arpal.liguria.it; CARELLA FABIO ~@arpalombardia.it>; MELZANI RAFFAELLA <~@arpalombardia.it>; CAZZANIGA MARIA TERESA -r @arpalombardia.it>; To: @ambiente.marche.it; @ambiente.marche.it; ~@arpamolise.it; i@arpamolise.it; @arpamolise.it; ~arpa.sardegna.it; @arpa.sardegna.it; @arpa.sicilia.it; ffi @arpa.sicilia.it; ffi@arpa.emnit; @arpa.emr.it; ffl @arpattoscana.it; _@arpamolise.it; @arpattoscana.it; e@arpa.puglia.it;e@arpa.puglia.it; @arpa.umbria.it; @arpa.umbria.it; @arpa.piemonte.it; @arpa.vda.it; ffi @arpa.vda.it; .@arpa.veneto.it; ~@arpa.puglia.it; @arpa.piemonte.it; @arpa.puglia.it; ~@arpa.puglia.it; @isprambiente.it; @isprambiente.it @isprambiente.it; @isprambiente.it; @isprambiente.it; _@isprambiente.it alfredo.pini Cc: ~@isprambiente.it>; _@isprambiente.it Subject: URGENTISSIMO PFAS - (URGENTE): AS2392: Richiesta MiTE di PARERE su Emendamenti e OOdG (ENTRO il prossimo MERCOLEDI 6 Luglio Attachments: AS 2392.pdf Griglia AS 2392.docx Gent.m* si riceve ed inoltra, sentito il Presidente, la richiesta di parere relativamente agli emendamenti sul ddl in materia di PFAS, anch'esso allegato, che ha scadenza domani. Per motivi di celerit si segnala che il coordinamento della risposta per l'Istituto seguito dall'Ing. Alfredo Pini cui si prega di inviare le osservazioni (.~.@ isprambiente.it) mantenendo ove possibile in copia quest'area. Cordiali saluti Giulietta Rak Area per il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (PRES-SNPA)/Unitfor the National Environmental Protection System Responsabile/Head ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale/ISPRA - National Institute for Environmental Protection and Research Coordinatore nazionale IMPEL/IMPEL National Coordinator Switchboard +39 06 50071 Direct +39 06 50074775 Mob. Skype id giskyp Lifesize 8950540 Da: "vincenzo an lade" < @isprambiente.it> A: "giulietta.rak" < @isprambiente.it>, "pres snpa" < @isprambiente.it> Cc: "Alfredo Pini" < @isprambiente.it>, "dg-nta" < @isprambiente.it> Inviato: Marted, 5 luglio 2O22 13:41:58 Oggetto: Fwd: (URGENTE): AS2392: Richiesta MiTE di PARERE su Emendamenti e OOdG (ENTRO il prossimo MERCOLEDI 6 Luglio cara Giulietta, come d'intesa con Alfredo, ti inoltro questo AS 2392 sui PFAS da far girare anche alle Agenzie, SCADENZA: Domani Mercoled 6 Luglio vincenzo Messaggio inoltrato Da: ^isprambiente.it A.:~ ito rambiente.it, emanuela pace is rambiente.it, alfredo pini isprambiente.it, isprambiente.it, Giordano Giorgi isprambiente.it, Martina Bussettini i isprambiente.it, Stefano Mariani isprambiente.it, Luciano Bonci @isprambiente.it, Silvana Salvati @isprambiente.it, bio- @isprambiente.it, @isprambiente.it, stefania.nisio @isprambiente.it, marco.amanti @isprambiente.it, pierluigi.gallozzi @isprambiente.it, Luca Guerrieri @isprambiente.it Cc: Segreteria Presidenza @is rambiente.it, segreteria.direzione avis rambiente.it, pres snpa is rambiente.it, ~isprambiente.it, renata.montesanti isprambiente.it, isprambiente.it Data: Gioved, 3o Giugno 2O22, O5:59PM +O2:OO Oggetto: (URGENTE): AS2392: Richiesta MiTE di PARERE su Emendamenti e OOdG (ENTRO il prossimo MERCOLEDI 6 Luglio cari Colleghi, il Legislativo del MiTE ci chiede un parere sugli Emendamenti e gli OOdG di cui all' AS 2392 allegato , ENTRO il prossimo MERCOLEDI 6 Luglio grazie a tutti per la collaborazione, Area Normazione Tecnica Ambientale DG-TEC-NTA Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A N. 39 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori MORONESE, GUIDOLIN, LANNUTTI, ABATE, ANGRISANI, BOTTO, LEZZI, LA MURA, GIANNUZZI, DI MICCO, NUGNES, DE FALCO, DE BONIS, MANTERO, BUCCARELLA, NOCERINO, MARINELLO, PAVANELLI, ROMANO, VANIN, TRENTACOSTE e GIROTTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021 Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano TIPOGRAFIA DEL SENATO Atti parlamentari -2- Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. - Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti che, a partire dagli anni Cinquanta, si sono diffusi in tutto il mondo per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. Le loro propriet e caratteristiche chimiche hanno per conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa della loro persistenza e mobilit; questi composti sono stati rilevati in concentrazioni significative negli ecosistemi e negli organismi viventi. I PFAS contengono legami carboniofluoro che sono tra i legami chimici pi forti nella chimica organica. Ci significa che resistono alla degradazione quando utilizzati oltre che nell'ambiente. La maggior parte dei PFAS anche facilmente trasportabile nell'ambiente coprendo lunghe distanze dalla fonte del rilascio. I PFAS sono stati frequentemente osservati nella contaminazione di suolo, acque sotterranee e acque superficiali. La bonifica di siti contaminati, inoltre, tecnicamente difficile e dispendiosa. l'acqua la principale fonte di esposizione ai PFAS, seguita dagli alimenti prodotti a livello locale, soprattutto latte e uova. I PFAS, infatti, entrano nell'organismo umano soprattutto attraverso il cibo e l'acqua e tendono a bioaccumularsi nei tessuti, determinando un potenziale rischio per la salute. La conferma arriva dallo studio Contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche in Veneto: valutazione dell'esposizione alimentare e caratterizzazione del rischio del 2019 realizzato dal Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanit pubblica veterinaria (DSANV) dell'Istituto superiore di sanit, che ha valutato l'esposizione alimentare dei cittadini a queste sostanze che hanno contaminato una vasta area del Veneto e il rischio che ne deriva. Se da una parte lo studio rende merito alla regione del Veneto per gli interventi realizzati sulla rete acquedottistica, che hanno consentito di ridurre drasticamente l'esposizione, dall'altra mette in evidenza quanto le problematiche ambientali, un tempo trascurate, siano destinate a trasformarsi sempre pi frequentemente in problematiche sanitarie. Gi nel 2017 l'Organizzazione mondiale della sanit (OMS) nello studio Keeping our water clean: the case of water contamination in the Veneto Region, Italy aveva evidenziato come gli studi epidemiologici hanno trovato un'associazione proprio tra l'esposizione umana a PFOA e PFOS e l'insorgenza di diverse patologie: dall'aumento del colesterolo a quello degli enzimi epatici, alla riduzione della risposta ai vaccini (tema di primaria importanza vista la campagna vaccinale anti COVID-19 in corso), fino al preoccupante abbassamento del sistema immunitario, gi nei bambini. Individuati come interferenti endocrini, i PFAS causano disturbi alla tiroide e ipertensione in gravidanza. Gli effetti immunodepressivi sulla popolazione esposta ai PFAS sono stati analizzati anche in un articolo pubblicato a marzo 2021 sul Giornale internazionale di ricerca ambientale e salute pubblica (International Journal of Environmental Research and Public Health) dal titolo Exposure to Perfluo- roalkyl Substances and Mortality for CO- Atti parlamentari -3- Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI VID-19: A Spatial Ecological Analysis in the Veneto Region (Italy) in cui stato osservato un rischio di mortalit pi elevato per COVID-19 in una popolazione fortemente esposta a PFAS; pi precisamente, nella cosiddetta zona rossa della regione Veneto che coinvolge alcuni comuni delle province di Vicenza, Verona e Padova, dove i residenti sono stati esposti per decenni ad acqua potabile contaminata da PFAS, stato riscontrato un tasso di mortalit da COVID-19 pi alto rispetto al resto della regione. Gli studi dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), inoltre, hanno confermato un'associazione positiva con i tumori dei testicoli e dei reni, classificando il PFOA come possibilmente cancerogeno per l'uomo, nel Gruppo 2B. Nel 2020 la Commissione europea ha chiesto all'Autorit europea per la sicurezza alimentare (EFSA) una valutazione scientifica sui rischi per la salute umana legati alla presenza di 27 sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) nel cibo. Il parere scientifico, pubblicato in una relazione tecnica dell'EFSA del 17 settembre 2020 Risk to hu- man health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food , indica la nuova soglia di sicurezza per le principali sostanze perfluoroalchiliche, o PFAS, presenti negli alimenti e che si accumulano nell'organismo umano. La dose settimanale tollerabile di gruppo (DST) di 4,4 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo. Il presente disegno di legge si rende quindi necessario al fine di adeguare l'attuale regolamentazione in materia di scarichi (parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) alle criticit emergenti nel nostro Paese relativamente alle sostanze poli e perfluoroalchiliche. Come precedentemente evidenziato, tali sostanze pericolose hanno messo a rischio l'utilizzazione di importanti risorse idriche destinate all'utilizzo potabile, oltrech la qualit dei nostri corpi idrici, de- stando anche preoccupazioni di carattere sanitario per la popolazione interessata. L'intervento normativo riflette inoltre i recenti obblighi derivanti da accordi internazionali (REACH) che prevedono il divieto di utilizzo e di presenza nei prodotti di alcune sostanze appartenenti alla categoria delle sostanze poli e perfluoroalchiliche sulla base delle loro caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilit e tossicit. L'articolo 1 del presente disegno di legge mira a ridurre, e se possibile annullare, l'immissione nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoroalchiliche. Prevede inoltre un periodo transitorio di adeguamento alle misure di regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali per gli impianti gi autorizzati. Tali aspetti sono definiti all'interno di un'apposita tabella (tabella 5-bis), introdotta a integrazione dell'allegato 5 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Premesso che, il 23 dicembre 2020 stata pubblicata la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualit delle acque destinate al consumo umano, il presente disegno di legge adotta gli stessi parametri della direttiva, ovvero PFAS - totale e somma di PFAS , fissando valori limite di emissione con un fattore di diluizione 1:10 (in accordo con quanto previsto dalle Linee guida dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, in particolare la Gui- dance on information requirements and Che- mical Safety Assessment (Chapter R.16: Environmental exposure assessment) . In considerazione della complessit della materia e della necessit di una revisione dei valori limiti di emissione di riferimento e delle altre regole che si introducono con il presente disegno di legge, alla luce del progresso delle tecnologie e della ricerca scien- Atti parlamentari -4- Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI tifica, prevista anche, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, l'istituzione di una cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entit dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche. La cabina di regia supportata da un gruppo di lavoro tecnico-scientifico. Infine, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assegnato il compito di costituire uno specifico osservatorio PFAS che si avvale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Con l'articolo 2 sono anticipate le misure adottate dalla Commissione europea in tema di qualit dell'acqua destinata al consumo umano e definite nella direttiva (UE) 2020/ 2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, entrata in vigore il 12 gennaio 2021. Una delle novit pi rilevanti della direttiva (UE) 2020/2184 di aver introdotto limiti di concentrazione per i cosiddetti PFAS a catena lunga cio quelli di pi vecchia generazione e in fase di dismissione produttiva: 0,5 microgrammi al litro per PFAS - totale , cio per la totalit delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, e 0,1 microgrammi al litro per somma di PFAS , cio la somma di tutte le sostanze poli e perfluoroalchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all'allegato III, parte B, punto 3, della direttiva. L'articolo 2 del presente disegno di legge anticipa i contenuti della citata direttiva (UE) 2020/2184, modificando l'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e definendo i medesimi limiti della citata direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda i parametri PFAS - totale e somma di PFAS , includendo tutti i PFAS, sia di vecchia che di nuova generazione il cui dettaglio riportato nelle note 14 e 15 del medesimo allegato. Considerato che la direttiva (UE) 2020/ 2184 prevede che gli Stati membri si adeguino entro tre anni dal recepimento della direttiva stessa e che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri PFAS - totale e somma di PFAS , compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, l'articolo 3 fissa, come termine ultimo per il rispetto dei parametri PFAS - totale e somma di PFAS , il 12 gennaio 2026. Atti parlamentari -5- Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchili- che (PFAS) da scarichi di acque reflue) 1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiunta la seguente: d-bis) nella tabella 5-bis per gli scarichi interessati dalla presenza di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per le tipologie ivi indicate ; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 2-bis. Nel perseguire l'obiettivo di limitazione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, con caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilit e tossicit, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorit competenti possono definire limiti allo scarico pi restrittivi di quelli riportati alla tabella 5-bis, a seguito della valutazione della qualit dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilit tecnico-economica. 2-ter. Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS, di cui alla tabella 5-bis, tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalit fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS ; c) al comma 4, dopo le parole: della tabella 5 sono inserite le seguenti: e delle sostanze della tabella 5-bis . Atti parlamentari -6- Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. All'allegato 5 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la tabella 5 inserita la tabella 5-bis di cui all'allegato A alla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore con le seguenti modalit: a) il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale in caso di nuova autorizzazione allo scarico la cui istruttoria, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione stessa, sia stata avviata dopo la data di pubblicazione della presente legge; b) entro due anni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per gli scarichi gi autorizzati; il titolare dell'attivit da cui origina lo scarico presenta domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'autorit competente che dovr essere concesso, in modo espresso, entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione del rinnovo stesso; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovr cessare immediatamente; c) entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le autorit competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) avviano il riesame delle autorizzazioni vigenti ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'adeguamento ai valori limite di emissione allo scarico delle relative scadenze e delle prescrizioni per i controlli, secondo quanto riportato nella tabella 5-bis e relative note dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 2, della presente legge; d) per le autorizzazioni il cui iter procedurale sia iniziato, ma non ancora concluso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, l'autorit competente pu rilasciare l'autorizzazione previa integrazione o adeguamento Atti parlamentari -7- Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge istituita, con decreto del Ministro della transazione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entit dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con la finalit di definire e aggiornare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSACNR) e l'Istituo superiore di sanit (ISS), i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonch le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorit competenti al controllo. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei laboratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio PFAS propone al Ministero della transizione ecologica le modifiche alla tabella 5-bis dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi a cui la tabella si applica. Atti parlamentari -8- Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 2. (Misure urgenti per la qualit delle acque destinate al consumo umano) 1. All'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono aggiunte, in fine, le voci di cui all'allegato B alla presente legge. 2. Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri PFAS - totale e somma di PFAS , i controlli analitici interni ed esterni, ai sensi del citato decreto legislativo n. 31 del 2001, devono: a) adottare le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7, o metodi alternativi, che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto; b) contemplare almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno standard analitico di controllo. 3. La frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, comprese nei parametri PFAS - totale e somma di PFAS , sono determinati dal gestore del servizio idrico sulla base della valutazione del rischio, tramite implementazione di un piano di sicurezza dell'acqua, prevista all'allegato II, parte C, del citato decreto legislativo n. 31 del 2001. I controlli esterni stabiliti dagli organi di vigilanza tengono conto della valutazione del rischi di cui al periodo precedente, delle risultanze dei monitoraggi sulle acque di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione. Atti parlamentari -9- Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 3. (Termini per la messa in conformit) 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1 inserito il seguente: 1-bis. La qualit delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro di "PFAS - totale" e "somma di PFAS" previsti all'allegato I, parte B, del presente decreto, entro il 12 gennaio 2026 . Atti parlamentari - 10 - Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ALLEGATO A (Articolo 1, comma 2) Tabella 5-bis. Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli e perfluoroalchiliche per determinate tipologie di scarico (1). Parametro PFAS - totale Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropro- possi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (tri- fluorometossi)-1,3-diossolan-4yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (g/l) 5 1 Atti parlamentari - 11 - Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (1) I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari). Nessuna sostanza pu superare 0,5 g/l. Tali limiti si applicano alle seguenti tipologie di scarico: - derivanti da impianti di produzione, formulazione, fornitura e uso (PFFU) di PFAS e fluoropolimeri, e impianti ad essi tecnicamente connessi; - derivanti da impianti di trattamento di percolato da discarica; - derivanti da impianti che effettuano operazioni di gestione di rifiuti diverse da quelle della lettera b) in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti PFAS di cui alla alla presente tabella; - depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori. I valori limite di emissione di cui alla presente tabella sono da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico. Le frequenze di campionamento sono demandate alle autorit competenti in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione tenendo conto di quanto specificato nell'allegato 5 alla parte terza. Per la determinazione delle sostanze di cui alla presente tabella sono impiegati i metodi pubblicati da organizzazioni internazionalmente riconosciute, quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17 e il metodo ISO 21675:2019. Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'autorit competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA . Atti parlamentari - 12 - Senato della Repubblica - N. 39 XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Parametro PFAS - totale Somma di PFAS Valore di parametro 0,50 0,10 ALLEGATO B (Articolo 2, comma 1) Unit di misura Note g/l Note 13 e 14 g/l Note 13 e 15 Nota 13 Nota 14 Nota 15 Le autorit sanitarie locali preposte al controllo della qualit delle acque potabili possono adottare valori pi cautelativi di PFAS - totale e somma di PFAS tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa della popolazione alle sostanze poli e perfluoroalchiliche Per PFAS - totale si intende la totalit delle sostanze poli e perfluoroalchiliche Per Somma di PFAS si intende la somma delle seguenti so- stanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3- diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) . 1,00 Griglia AS 2392.docx AS 2392 Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano N. ODG / Em. G/2392/1/13 Moronese ODG / Emendamento La Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante "Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano"; premesso che: Con l'acronimo PFAS si fa riferimento a sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, ovvero ad oltre 4700 sostanze chimiche organiche artificiali che, grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, risultano altamente versatili e quindi impiegate in un'ampia gamma di prodotti di consumo e applica zioni industriali, quali schiume antincendio, rivestimenti antiaderenti, imballaggi, creme e cosmetici, tessuti, vernici, cromature, pesticidi e prodotti farmaceutici; Per le loro caratteristiche chimico-fisiche i PFAS sono molto persistenti e molto mobili come tali o come prodotti di trasformazione o degradazione da precursori e quindi risultano in grado di essere assorbiti da flora e fauna; alcuni di essi possono accumularsi nel tempo negli esseri viventi con conseguenze tossicologiche; I PFAS hanno la caratteristica di accumularsi nell'uomo, in particolare nel sangue, dove possono rimanere per anni e, pertanto, sono suscettibili di portare allo sviluppo di numerose malattie. Premesso, altres, che: Nella Regione Veneto si consumata una delle pi vaste contaminazioni ambientali da PFAS a partire dal 1965. la Regione Veneto, in particolare un'area che ha per centro il comune di Lonigo e che comprende 30 Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova, su cui insistono 350.000 abitanti, la Regione pi contaminata da PFAS; Tra luglio 2015 e aprile 2016, con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanit, stato condotto uno studio esplorativo di biomonitoraggio, per valutare le concentrazioni di PFAS nel sangue di un campione di persone residenti in alcune aree soggette all'inquinamento e confrontarle con quelle di un campione di controllo, non esposto a PFAS attraverso l'acqua potabile. Lo studio rilev concentrazioni di Pfas significativamente pi elevate nel sangue delle persone residenti nelle zone interessate dalla contaminazione rispetto al gruppo di controllo; In seguito all'esito dei risultati prodotti dalle analisi sierologiche condotte sulla popolazione nell'ambito dello studio esplorativo di biomonitoraggio, realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanit, la Regione del Veneto ha avviato nel 2016 un Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS); Il Piano, approvato con la DGR n. 2133/2016 ed integrato con la DGR n. 691/2018, ha come obiettivo l'identificazione di malattie croniche degenerative dovute all'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche ed agli scorretti stili di vita, attraverso la presa in carico sanitaria della popolazione esposta. All'interno del Piano stata definita la graduazione delle aree in: area rossa, area arancione, area gialla e area verde. Sulla base delle concentrazioni di PFAS nelle acque di acquedotto nel 2013 (precedentemente all'applicazione dei filtri), dei livelli di PFAS nelle acque superficiali e sotterranee, e dei risultati dello studio esplorativo di biomonitoraggio condotto, la Regione ha individuato l'area di massima esposizione sanitaria a PFAS (la cosiddetta "area rossa") che comprende complessivamente 30 Comuni (alcuni coinvolti solo parzialmente). PARERE DIREZIO Griglia AS 2392.docx G/2392/2/13 Zuliani, Briziarelli, Bergesio, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone L'Area Rossa l'area di maggior impatto sanitario, nella quale la popolazione, prima della apposizione dei filtri, stata maggiormente esposta ai PFAS, principalmente attraverso l'acqua potabile ed anche attraverso una contaminazione ambientale di fondo, confermata in primis dai risultati dello studio di biomonitoraggio effettuato con l'ISS. Considerato che: Con la DGR 691del 25/05/2018 la Regione del Veneto, oltre ad ampliare l'Area Rossa da 21 a 30 comuni (di cui 7 parziali), ha programmato e avviato l'ampliamento della sorveglianza sanitaria della popolazione esposta a PFAS anche ai soggetti in et pediatrica residenti nell'Area Rossa e ai nuovi quattordicenni, pianificando la chiamata per anno di nascita secondo un programma quinquennale. Le persone di et compresa tra 14 e 65 anni al 31.12.2016 (ovvero nate tra il 1951 e il 2002), residenti o domiciliati nei comuni dell'area di massima esposizione a PFAS ("area rossa"), hanno l'opportunit di sottoporsi ad un programma di sorveglianza sanitaria completamente gratuito. Dal programma di sorveglianza sanitaria sono tuttavia esclusi i cittadini non residenti o domiciliati nei comuni dell'area di massima esposizione a PFAS ("area rossa") ma che si recano abitualmente nell'area rossa per lavoro o per esigenze personali e che, frequentando quotidianamente tale zona rossa, potrebbero essere a loro volta soggetti a rischio sanitario. impegna il Governo: a valutare l'opportunit di prevedere che tutti i cittadini potenzialmente esposti ai PFAS (sia in Regione Veneto che a livello nazionale) siano presi in carico dal servizio sanitario pubblico per la realizzazione di un apposito screening che comprenda la determinazione del contenuto di PFAS nel sangue e un'accurata analisi dello stato clinico complessivo. a valutare l'opportunit di finanziare e avviare un'indagine epidemiologica che studi in maniera esaustiva l'impatto degli inquinanti perfluoroalchilici e polifluoroalchilici, veicolati in primo luogo dalle acque di falda utilizzate a scopo idropotabile, ma anche dagli alimenti, sulla popolazione esposta sia in Regione Veneto che laddove dovessero emergere altre criticit connesse all'inquinamento da PFAS. La Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualit delle acque destinate al consumo umano, premesso che: il disegno di legge in esame affronta la problematica dell'inquinamento da PFAS fissando limiti stringenti allo sversamento e definendo un nuovo quadro per le autorizzazioni allo scarico, con lo scopo primario di ridurre e se possibile annullare, l'immissione di PFAS nei cicli produttivi e negli scarichi; i "PFAS" sono sostanze chimiche organiche artificiali che, per le loro caratteristiche chimicofisiche, risultano altamente versatili e quindi sono impiegate in un'ampia gamma di prodotti di consumo e applicazioni industriali; si tratta di sostanze persistenti e altamente mobili, come tali o come prodotti di trasformazione e degradazione, e possono contaminare l'ambiente, incluse le acque destinate al consumo umano e quelle destinate all'uso agricolo, essere assorbiti e bioaccumularsi negli organismi viventi, tra cui l'uomo; numerosi sono gli studi scientifici che dimostrano come l'accumulo di dette sostanze risulti pericoloso per la salute umana aumentando il rischio di insorgenza di diverse patologie; il raggiungimento dei rendimenti di abbattimento significativi di PFAS negli effluenti depurati, tra cui l'utilizzo e il ricondizionamento di filtri a carboni attivi allo scarico utilizzati per la potabilizzazione delle acque o da quelli di combustione del concentrato derivante da Griglia AS 2392.docx 1.1 Arrigoni, Bergesio, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini 1.2 Gallone impianti di trattamento ad osmosi inversa, rende fondato il rischio di trasferimento di tali composti in altre matrici ambientali, quali l'aria; paradossale quindi che misure di abbattimento delle emissioni nella matrice acqua di PFAS possano creare un rischio di inquinamento dell'aria dai medesimi inquinanti, con importanti impatti negativi per la salute pubblica; necessario pertanto garantire la mancanza di fenomeni di inquinamento primario e secondario da PFAS in particolare nell'aria circostante gli impianti che trattano in maniera diretta o indiretta tali inquinanti, anche attraverso un sistema di monitoraggio della qualit dell'aria delle zone interessate e potenzialmente a rischio, impegna il Governo a: a valutare l'avvio di un percorso per la definizione di protocolli specifici intesi alla tutela della matrice aria dalla presenza di PFAS, sulla base delle conoscenze scientifiche pi avanzate e di strumentazioni analitiche all'avanguardia, con il supporto delle amministrazioni e degli istituti tecnici competenti in materia di salute pubblica e di tutela ambientale, anche ai fini dell'individuazione dei parametri limite qualit dell'aria per i PFAS; a valutare misure di tutela della salute pubblica attraverso l'istituzione di un sistema di valutazione e monitoraggio della qualit dell'aria nei territori maggiormente esposti al rischio di inquinamento atmosferico da PFAS, ivi incluse le aree prospicenti aziende che trattano PFAS o che lavorano i sistemi di abbattimento degli stessi. All'articolo, apportare le seguenti modificazioni: a) Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente, tenendo conto del quadro comunitario vigente in materia di acque superficiali e sotterranee e della diffusione, dei quantitativi, della persistenza e della tossicit per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonch della loro capacit di traslocazione tra matrici ambientali differenti e di quanto disposto dall'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di ridurre l'immissione nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi, tenendo conto degli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione di tali sostanze sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi.; b) sostituire il comma 2 con il seguente: Il decreto di cui al comma 1 osserva i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della salute umana e l'ambiente, tenendo in considerazione il quadro comunitario e nazionale in materia di acque superficiali e sotterranee; b) introdurre misure e disposizioni proporzionate alla diffusione, ai quantitativi, alla persistenza e alla tossicit per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonch alla loro capacit di traslocazione tra le differenti matrici ambientali. Conseguentemente, sopprimere il comma 3. Apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente, tenendo conto del quadro comunitario vigente in materia di acque superficiali e sotterranee e della diffusione, dei quantitativi, della persistenza e della tossicit per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonch della loro capacit di traslocazione tra matrici ambientali differenti e di Griglia AS 2392.docx 1.3 Nugnes 1.4 Nugnes 1.5 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.6 Gallone 1.7 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani quanto disposto dall'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di ridurre l'immissione nell'ambiente attraverso gli scarichi di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi, tenendo conto degli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione di tali sostanze sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi.; b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il decreto di cui al comma 1 osserva i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della salute umana e l'ambiente, tenendo in considerazione il quadro comunitario e nazionale in materia di acque superficiali e sotterranee; b) introdurre misure e disposizioni proporzionate alla diffusione, ai quantitativi, alla persistenza e alla tossicit per l'ambiente o l'uomo delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, nonch alla loro capacit di traslocazione tra le differenti matrici ambientali. Conseguentemente, sopprimere il comma 3. Al comma 1 sostituire 2026 con 2025. All'art. 1, comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: b) dopo il comma 2 inserire i seguenti: 2-bis. Nel perseguire l'obiettivo di limitazione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, con caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilit e tossicit, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorit competenti possono definire limiti allo scarico pi restrittivi di quelli riportati alla tabella 5-bis, a seguito della valutazione della qualit dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilit tecnico-economica. 2-ter. Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS, di cui alla tabella 5bis, tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalit fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS. 2-quater. Si prevede, altres, in accordo e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali pertinenti e nel rispetto delle rispettive competenze, che le Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale svolgano controlli a campione sui soggetti di cui al precedente comma Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis Dopo il comma 2, aggiungere il seguente 2-bis. Al fine di reperire i campioni puri delle sostanze di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 152/2006, l'autorit competente per il controllo pu chiedere alle aziende che producono o utilizzano composti PFAS gli standard analitici certificati o i campioni puri di sostanze prodotte e/o utilizzate. Griglia AS 2392.docx 1.8 Gallone Conseguentemente, all'articolo 101 del decreto legislativo 152/2006, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo l'autorit competente per il controllo pu chiedere alle aziende che producono o utilizzano composti PFAS gli standard analitici certificati o in alternativa i campioni puri di sostanze prodotte e/o utilizzate. Sostituire l'Allegato A ivi richiamato con il seguente: "ALLEGATO A (Articolo 1, comma 2) Tabella 5-bis. Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli e perfluoroalchiliche per determinate tipologie di scarico (1). Parametro Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura, da applicare dopo 36 mesi dall'entrata in vigore (?g/l) Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8- diossanonanoico (ADONA) 5 (vedi Nota 1) 0,5 0,5 - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2FTSA) 0,5 - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan- 0,5 4yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) (1) I valori limite si applicano alle seguenti tipologie di scarico: - derivanti da impianti di produzione, formulazione, fornitura e uso (PFFU) di PFAS, e impianti ad essi tecnicamente connessi; - derivanti da impianti di trattamento di percolato da discarica; Griglia AS 2392.docx - derivanti da impianti che effettuano operazioni di gestione di ri-fiuti diverse da quelle del punto precedente in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti PFAS di cui alla presente tabella; - depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allac-ciate, contributi di PFAS di cui alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori. Nell'ambito del parametro "Somma di PFAS", per il PFOS il valore limite pari a 0,18 ug/l e per il PFOA il valore limite pari a 0,5 ug/l. I valori limite sono da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale. Le frequenze di campionamento sono demandate alle autorit competenti in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione tenendo conto di quanto specificato nell'allegato 5 alla parte terza. Per la determinazione delle sostanze di cui alla presente tabella sono impiegati i metodi pubblicati da organizzazioni internazionalmente riconosciute, quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17, il metodo ASTM7979-20 e il metodo ISO 21675:2019. Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'autorit competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA. Nel caso in cui la quantit di sostanza ricercata risulti inferiore al Limite di Quantificazione (LoQ) associato alla metodica analitica utilizzata, si presume che la quantit misurata sia: - pari a zero, nel caso in cui il processo produttivo non riguardi la produzione o l'impiego di quella specifica sostanza PFAS, oppure - pari a LOQ/2 nel caso in cui il processo produttivo riguardi la produzione o l'impiego di quella specifica sostanza PFAS. Nell'ambito dei controlli degli scarichi, un campione risulta non conforme se il valore rilevato (X), sottratta l'incertezza di misura (U= incertezza estesa calcolata con un grado di probabilit del 95%), risulta superiore al valore limite di emissione (VLE), X-U > VLE. Qualora siano in corso attivit di Messa in Sicurezza e Bonifica delle acque sotterranee che implicano emissioni residuali di PFAS di cui alla Tabella A, questi contributi residuali sono misurati all'uscita del relativo sistema di trattamento e sono sottratti dal valore-limite di emissione allo scarico fino al completamento delle attivit di Messa in Sicurezza e Bonifica. Nel caso di consorzi pubblici o privati per il trattamento di scarichi industriali di terzi, i Gestori di tali impianti consortili, qualora i quantitativi di PFAS conferiti siano tecnicamente incompatibili con il conseguimento allo scarico finale dei valori limiti di cui alla tabella 5-bis, potranno richiedere ai titolari dei reflui conferenti un cronoprogramma di misure, da presentare entro sei mesi, per l'adeguamento dei valori di PFAS nei rispettivi reflui a valori compatibili ed accettabili.". 1.9 Al comma 2, all'allegato A ivi richiamato, sostituire la Tabella 5-bis con Griglia AS 2392.docx Moronese 1.10 Nugnes 1.11 Nugnes la seguente: "Tabella 5 bis) Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli- e perfluoro-alchiliche per determinate tipologie di scarico (1)". Parametro Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (g/L) PFAS -totale 5 (*) Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) 1 - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3- diossolan-4yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) Nota alla tabella 5 bis) (*) Per PFAS - totale si intende la totalit delle sostanze poli e perfluoroalchiliche. Al comma 2, all'allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis sostituire il numero 5 con il numero 0 nel valore limite (microgrammi/litro) di emissione in acque superficiali e in fognature del Parametro "PFAS - totale" e sostituire il numero 1 con il numero 0 nel valore limite (microgrammi/litro) di emissione in acque superficiali e in fognature del Parametro "Somma di PFAS", conseguentemente alla nota 1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il numero 0,5 con il numero 0 nel valore (microgrammi/litro) di ciascuna sostanza. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS totale, sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 5 con il numero 1 Griglia AS 2392.docx 1.12 Nugnes 1.13 Nugnes 1.14 Nugnes 1.15 Nugnes 1.16 Nugnes 1.17 Nugnes 1.18 Nugnes 1.19 Nugnes 1.20 Nugnes 1.21 Nugnes 1.22 Nugnes Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS totale, sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 5 con il numero 2. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS - totale, sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 5 con il numero 3. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro PFAS - totale, sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 5 con il numero 4. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,1 Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) 0,5 con il valore 0,1. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,2 Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) 0,5 con il valore 0,2. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,3 Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) 0,5 con il valore 0,3. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,4 Conseguentemente alla nota (1) dell'Allegato A nel primo capoverso sostituire il valore (microgrammi/litro) 0,5 con il valore 0,4. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,5. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,6. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,7. Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla tabella 5-bis, al Parametro Somma di PFAS sostituire nel valore limite di emissione in acque superficiali e in fognature (microgrammi/litro) il numero 1 con il numero 0,8. Griglia AS 2392.docx 1.23 Moronese 1.24 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.25 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.26 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.27 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.28 Moronese 1.29 Nugnes Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato alla nota (1) dopo le parole "I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari)" aggiungere le seguenti: Il parametro "Somma di PFAS" pu essere determinato mediante la somma dei picchi cromatografici dei diversi isomeri e il confronto con lo standard analitico di un singolo isomero. Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla Tabella 5-bis nota (1), sopprimere la parola (PFFU). Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla Tabella 5-bis nota (1), dopo le parole "in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti " aggiungere la seguente "contenenti" Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla Tabella 5-bis nota (1), sostituire le parole " - depuratori civili per i quali il gestore individui," con le seguenti "depuratori in cui confluiscono acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque reflue urbane per i quali il gestore individui," Al comma 2, allegato A ivi richiamato, alla Tabella 5-bis nota (1) dopo le parole " - depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori". aggiungere le seguenti " -derivanti da siti produttivi che utilizzano nel proprio ciclo di lavorazione sostanze e/o composti contenenti PFAS". Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla nota (1) sostituire le parole: "quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17 e il metodo ISO 21675:2019" con le seguenti: "quali ad esempio il metodo ASTM D7979 e il metodo ISO 21675 nell'ultima edizione in vigore". Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato, alla nota (1) sopprimere il seguente capoverso: Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'autorit competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA. Griglia AS 2392.docx 1.30 Moronese 1.31 Gallone 1.32 Arrigoni, Bergesio, Briziarelli, Pazzaglini, Bruzzone 1.33 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.34 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.35 Nugnes 1.36 Moronese 1.37 Al comma 2, all'Allegato A ivi richiamato alla nota (1) dopo le parole "l'autorit competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA" aggiungere le seguenti: "In accordo col DM 260 del 2010 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 30 del 7 febbraio 2011 - Serie generale), Appendice A.2.8. Applicazione degli standard di qualit ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, i criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o inferiore (k=2) stimata ad un livello pari al valore del valore limite di emissione e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% del valore limite di emissione per singola sostanza pari a 0,5 g/L. Per la sommatoria di sostanze i risultati inferiori al limite di quantificazione delle singole sostanze sono considerati zero". Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono sostituite dalle seguenti: centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale; b) alla lettera b), al secondo periodo, le parole: e non oltre sei mesi dalla data di presentazione del rinnovo stesso; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovr cessare immediatamente, sono sostituite dalle seguenti: sei mesi dalla data di presentazione della domanda di rinnovo. Al comma 3, lettera a) le parole: il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono sostituite dalle seguenti: centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale; Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con le seguenti: centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale; Al comma 3 lettera b), sostituire le parole due anni con le seguenti tre anni. Al comma 3 alla lettera b) sostituire le parole: due anni con le parole: diciotto mesi. All'articolo 1, comma 3 lettera c), le parole "avviano il riesame" sono sostituite dalle seguenti: "approvano il programma del riesame". Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente: Griglia AS 2392.docx Moronese 1.38 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.39 Nugnes 1.40 Nastri 1.41 Nastri 1.42 Fregolent, Briziarelli, Bergesio, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini d-bis) in caso di nuova autorizzazione allo scarico le imprese hanno l'obbligo di fornire alle autorit di controllo le sostanze pure da usare come standard analitico di controllo. Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole Ministro della salute, aggiungere le seguenti: e Ministro dello sviluppo economico; b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei lavoratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio PFAS, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti coinvolti, fornisce al Ministero della transizione ecologica gli elementi tecnici per l'adozione del decreto di cui al comma 1 ed i suoi successivi aggiornamenti, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi a cui il decreto si applica. Al comma 4 dopo le parole: di concerto con il Ministero della salute aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'Universit e della Ricerca, Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: I dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS nei cicli produttivi sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalit definite dal decreto di cui al periodo precedente.. Dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis. Al fine di garantire una migliore tutela dei sistemi acquatici naturali, tutelare la biodiversit dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalit dei paesaggi e delle componenti, nonch dei sistemi naturali fragili o delicati, sul sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalit definite dal decreto di cui al comma 4, pubblicata e periodicamente aggiornata una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda, nonch degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili.. 4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Le Regioni provvedono a trasmettere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Cabina di Regia istituita al comma 4 del presente articolo, una relazione sulle attivit necessarie per il monitoraggio della qualit nelle acque destinate al consumo umano ai fini della verifica della presenza di PFAS nelle stesse e per eventuali interventi di bonifica ambientale. Per interventi di particolare complessit, potranno essere previsti stralci successivi da realizzare sulla base del cronoprogramma allegato alla medesima relazione. 5-ter. Sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione di cui al precedente comma, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della salute, valuta annualmente lo stanziamento delle risorse necessarie da mettere a Griglia AS 2392.docx 1.43 Zuliani, Pazzaglini, Briziarelli, Bergesio, Arrigoni, Bruzzone 1.44 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani 1.45 Moronese 2.1 Moronese disposizione delle Regioni per le suddette attivit, sulla base delle disponibilit a legislazione vigente. Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. L'Osservatorio PFAS di cui al precedente comma, provvede anche allo studio dell'inquinamento atmosferico da PFAS, al fine di favorire l'avvio di un percorso inteso a definire protocolli tecnici per il monitoraggio e il controllo della presenza di PFAS nell'aria, e l'individuazione dei relativi parametri limite pertinenti a garantire tutela della salute umana nei territori interessati da fenomeni di inquinamento atmosferico da PFAS. Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: 5-bis. Entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto le categorie specifiche di prodotti per i quali stabilito l'obbligo di riportare nell'etichetta, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici, la presenza di polimeri di origine sintetica di cui all' allegato A tabella 5- bis e all'allegato B. All'articolo 1, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri PFAS - totale e somma di PFAS, sono adottate metodiche standardizzate e sono analizzate tutte le sostanze per cui sia disponibile uno standard analitico di controllo. Al comma 1, sostituire l'Allegato B ivi richiamato, con il seguente: Parametro Acido solfonic perfluoroottano e suoi sali (PFOS) PFAS - totale Valore di parametro 0,03 0,50 Unit di misura Note g/L g/L Note 13 e 14 Somma di PFAS Nota 13 Nota 14 0,10 g/L Nota 13 e 15 Le autorit sanitarie locali preposte al controllo della qualit delle acque potabili possono adottare valori pi cautelativi di PFAS - totale e somma di PFAS tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa della popolazione alle sostanze poli e perfluoroalchiliche. I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari) Per PFAS - totale si intende la totalit delle sostanze poli e perfluoroalchiliche Griglia AS 2392.docx Nota 15 Per Somma di PFAS si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico (HFPO- DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3- diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per punti di estrazione conclude che vi la probabilit che tali sostanze siano presenti in una determinata fornitura d'acqua. 2.2 L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Giuseppe Pisani Al comma 1, sostituire l'allegato B ivi richiamato, con il seguente: B PFAS - totale Parametro Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (g/l) 5 Griglia AS 2392.docx 2.3 Nastri 2.4 Nastri 2.5 Nastri Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) -- aacciiddoo ppeerrfflluuoorroopeseanntasnolsfoolnfoicnoic(oP(FPHFxPSe)S) 1 - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4) acido perfluoroottansolfonico (PFOS) 0,3 Al comma 1 premettere il seguente: 01. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 dopo il comma 1 inserito il seguente: 1-bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici... Al comma 1 premettere il seguente: 01. All'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 sono aggiunte in fine le seguenti parole: e non devono essere contaminate da inquinanti chimici, quali sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualit delle acque destinate al consumo umano. Al comma 1 premettere i seguenti: 01. All'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 7 aggiunto in fine il seguente: 7-bis. L'azienda unit sanitaria locale realizza, periodicamente, ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di Griglia AS 2392.docx 2.6 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.7 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.8 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.9 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.10 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacit di stoccaggio temporaneo al fine di garantire la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio e l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccit, particolarmente significativa durante la stagione estiva.. 02. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente: 1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale, anche attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, corsi di formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche, nonch attivit di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea.. Dopo il comma 1 inserire il seguente: 1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente: 1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono adottate misure volte a garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente: 1 bis. Al fine di cui al comma 1 sono realizzati impianti di depurazione efficienti e viene verificata la corretta funzionalit degli impianti esistenti.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comma 2, alla lettera a), dopo le parole "non devono contenere microrganismi e parassiti, n altre sostanze, in qualit o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana", sono inserite le seguenti "e comunque non devono essere contaminate da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui Direttiva (UE) 2020/2184 all'allegato I, parti A, B e D della del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualit delle acque destinate al consumo umano. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, inserito il seguente: Griglia AS 2392.docx Giuseppe Pisani 2.11 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.12 Quarto, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.13 2.14 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.15 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, 3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversit dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalit dei paesaggi e delle componenti, nonch dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, inserito il seguente: 3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve garantire una elevata qualit delle acque presenti nelle reti acquedottistiche attraverso la realizzazione di progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale nonch progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, che disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzano opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti e contaminanti emergenti quali microplastiche.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1 bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 3, inserito il seguente: 3-bis. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide.". Dopo il comma 1 inserire il seguente: 1 bis. All'articolo 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comma 5, inserito il seguente periodo: I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono realizzare banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma: 1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacit di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccit, che pu aggravarsi in caso di cambiamento climatico.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma: Griglia AS 2392.docx Giuseppe Pisani 2.16 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.17 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.18 2.19 Quarto, L'Abbate, Pavanelli, Giuseppe Pisani 2.0.1 Zuliani, Briziarelli, 1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, una mappatura completa delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonch degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, cos come presenti nel territorio di competenza.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma: 1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacit di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma: 1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1, inserito il seguente comma: 1 bis. Ogni azienda unit sanitaria locale territorialmente competente tenuta a realizzare, anche mediante apposite convenzioni, ricerche finalizzate all'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche.. Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto aggiungere le seguenti volte ad impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantit o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque volte a garantire la salubrit delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze polie perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla Direttiva (UE) 2020/2184 all'allegato I, parti A, B e D del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualit delle acque destinate al consumo umano. Dopo l'articolo aggiungere il seguente: Articolo 2-bis (Misure di tutela della qualit dell'aria) Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone, Bergesio 2.0.2 Fregolent, Briziarelli, Bergesio, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone 1. In via precauzionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, le Regioni in cui ricadono i territori maggiormente esposti al rischio di inquinamento da PFAS in atmosfera, attivano l'Unit di Monitoraggio della qualit dell'aria dal rischio di PFAS, coordinata dalla medesima Regione con il coinvolgimento dei Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti. 2. La frequenza e l'individuazione dei punti di monitoraggio e le eventuali risorse economiche aggiuntive necessarie, sono determinati dalla medesima Unit sulla base della valutazione del rischio, con particolare attenzione alle aree circostanti stabilimenti che emettono PFAS nell'aria ambiente o che trattano sistemi di filtraggio dei medesimi inquinanti. Per le finalit di cui al periodo precedente, le Unit trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione alla Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge. 3. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Unit, il Ministero della transizione ecologica valuta l'assegnazione alle Regioni dei finanziamenti necessari, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente. 4. La partecipazione ai lavori dell'Unit medesima non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennit. Dopo l'articolo aggiungere il seguente: Articolo 2-bis (Fondo per il contrasto all'inquinamento da PFAS) 1. Nello stato di previsione del Ministero della salute istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno2022, da impiegare per le attivit di monitoraggio della qualit nelle acque destinate al consumo umano ai fini della verifica della presenza di PFAS nelle acque e per interventi di bonifica ambientale. 2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, definisce con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalit di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, sulla base del principio di proporzionalit degli interventi da eseguire, anche per stralci successivi per interventi di bonifica di particolare complessit. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, va-lutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.