Document mpZ60nZReO1gZb8yOOwaOxQr0
E' altres necessaria la puntuale definizione del contenuto delle prescrizioni da impartire perch le stesse siano idonee a ripristinare lo stato dei luoghi eliminando le conseguenze negative della condotta, attiva od omissiva, ed a consentire l'estinzione del reato.
Tali adempimenti richiedono adeguate competenze tecniche che non sono patrimonio di tutti gli organi di polizia giudiziaria, soprattutto di quelli operanti a livello locale. Da ci nasce l'esigenza del presente protocollo che vuole assicurare a tutte le Procure del distretto con il contributo della Regione Lazio la possibilit di avvalersi di un qualificato organo tecnico di riferimento al quale rivolgersi secondo precise modalit operative.
Tanto premesso si conviene che:
-l'ARPA, ove richiesto dall'organo accertatore, fornir la propria valutazione in ordine alle conseguenze dannose o pericolose della condotta criminosa evidenziando in particolare la reversibilit degli effetti del reato, allo scopo di consentire alla polizia giudiziaria di discemere i casi in cui ammettere il contravventore alla procedura estintiva; il personale dell'ARPA, qualora agisca d'iniziativa quale organo di polizia giudiziaria, con o senza l'ausilio di altri corpi di polizia, potr interloquire con il pubblico ministero circa l'ammissibilit della procedura nei casi dubbi, quando si pone un problema di sussistenza del danno o del pericolo di danno e ci sia la possibilit che il p.m. non condivida le determinazioni dell'organo accertatore;
-TARPA, avr cura di predisporre prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della parte sesta-bis del codice dell'ambiente (d. l.vo n. 152/2006), prescrizioni che saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, al fine di una pi agevole adozione degli interventi specifici da adottare nei singoli casi concreti per consentire il ripristino dello stato dei luoghi;
-nei casi pi complessi, laddove ci sia dubbio circa il contenuto della prescrizione da impartire al contravventore, l'organo accertatore prender contatto con i competenti uffici dell'ARPA regionale che indicher le disposizioni da impartire per far cessare le eventuali situazioni di pregiudizio ambientale e l'attivit potenzialmente pericolosa; a tal fine la dirigenza dell'ARPA individua, con la nota allegata al presente protocollo, gli uffici ed i soggetti ai quali le singole Procure del distretto potranno localmente rivolgersi per gli interventi ritenuti necessari;
-l'ARPA , di regola, incaricata di asseverare le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza; l'asseverazione non sar peraltro necessaria nelle ipotesi di contravvenzioni puramente formali (mancanza di autorizzazione nello svolgimento dell'attivit) o nel caso in cui la prescrizione corrisponda al contenuto delle prescrizioni standard predisposte dall'ARPA;
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17cv1906 Sierra Club v. EPA
ED_001523B_00003712-00002
-l'ARPA, relativamente agli accertamenti dalla medesima svolti, avr anche cura di fornire alle Procure del distretto le informazioni tecniche necessarie al fine di valutare se le singole violazioni segnalate siano indicative della commissione di delitti che impediscono l'accesso alla procedura estintiva;
-l'ARPA regionale curer che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione che l'atto asseverativo di regola condizione di efficacia delle prescrizioni e, conseguentemente, presupposto necessario per l'avvio della procedura estintiva del reato. Gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al contravventore ed al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318-ter comma 2 del d. l.vo 152/2006)nonch alla Procura competente;
-il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa,fissato dall'art. 318-quater comma 2 d. l.vo 152/2006, da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del d. l.vo n. 758/1994,con la conseguenza che un pagamento successivo non varr ai fini della procedura di estinzione del reato, ma sar solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-bis c.p. (v. art. 318-septies comma 3 d. l.vo cit.); al riguardo, in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti sul conto corrente indicato dall'ARPA;
Con riferimento alla fase successiva della esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che impongano il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la bonifica del territorio, TARPA avr cura di verificare, su delega della competente autorit giudiziaria, l'effettivo risanamento ambientale e l'eliminazione del danno causato dal reato.
Roma
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
Il Presidente della Regione Lazio
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