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Nella sua requisitoria il P.G. evidenziava : "Ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; naturale che le part offese scelgano la strada della giustzia, ma quando il giudice posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto".
C' stata, come notorio, una levata di scudi contro questa sentenza anche da parte della politica, che pure era rimasta inadempiente da sempre nell'affrontare la problematica del crimine ambientale.
Dal clamore indotto dal caso Eternit derivata la svolta. In tempi brevi veniva approvata la legge n.68 del 22 maggio 2015 che ha introdotto nuovi delitti ambientali con una forte risposta preventiva e repressiva, con pene che possono arrivare nel massimo fino a venti anni di reclusione.
Una breve sintesi delle diverse fattispecie:
-l'art.452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"; -l'art.452 ter c.p. "Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale"; -l'art.452 quater c.p. "Disastro ambientale"; -l'art.452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"; -l'art.452 sexies c.p. "Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattivit"; -l'art.452 septies "Impedimento di controllo"; -l'art.452 octies c.p. "Circostanze aggravanti"; -l'art.452 nonies "Aggravante ambientale"; -l'art.452 decies "Ravvedimento operoso"; -l'art.452 undecies "Confisca"; -l'art.452 duodecies "Ripristino dello stato dei luoghi"; -l'art.452 terdecies "Omessa bonifica".
E' stata anche prevista l'integrazione dell'art. 25 undecies del d.l. n.231/01 sulla responsabilit amministrativa degli enti conseguenti a reati.
E' stato introdotto un importante meccanismo estintivo dei reati contravvenzionali previsti dal T.U. sull'ambiente d.lgs. n. 152/06.
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Sono stati raddoppiati i termini di prescrizione e questo render diffcile il ripetersi dell'esito giudiziario del caso Eternit.
Nel nuovo sistema repressivo sono compresenti ipotesi delittuose sia dolose che colpose.
L'art. 452 quinquies stabilisce infatti: "Se taluno dei fatti di cui agli arti. 452 bis e 452 quater commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".
Si pone a tal punto il problema, centrale per le conseguenze che ne derivano, della valutazione in termini di dolo o di colpa della responsabilit del soggetto alla cui condotta attiva o omissiva riferibile il disastro o finquinamento ambientale: come si fa in concreto a definire il suo atteggiamento volitivo nei confronti dell'evento; come si fa ad accertare se agli abbia agito con dolo eventuale, cio con la previsione e l'accettazione del rischio che l'evento si verificasse, ovvero per colpa cosciente, e quindi per negligenza, imprudenza ed imperizia.
Quello dei criteri di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente un problema da sempre dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza.
Ultimamente la Cassazione ha del tutto rielaborato tali criteri nella sentenza delle Sezioni Unite n.38343 del 24.4.2014 emessa nel caso Thyssenkrupp con un approccio pragmatico alla questione.
La Suprema Corte ha cos delineato undici indicatori fattuali dal cui esame valutare la sussistenza del dolo eventuale o della colpa cosciente.
Tali indicatori sono: 1) le modalit condotta che caratterizza l'illecito; 2) la lontananza dalla condotta standard; 3) la personalit, la storia e le precedenti esperienze; 4) la durata e la ripetizione della condotta; 5) la condotta successiva all'evento; 6) il fine della condotta; 7) la probabilit di verificazione dell'evento;
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