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8) le conseguenze negative o lesive per l'agente in caso di verificazione dell'evento; 9) il contesto lecito o illecito; 10) la fiducia nel fatto che l'evento non si verificher; 11) la prima formula di Frank. Si pone in concreto la questione su quali cautele occorre rispettare in materia ambientale per andare esenti da responsabilit e se il rispetto delle cautele basta a non rispondere dell'evento disastroso che comunque dovesse verificarsi nonostante l'osservanza delle cautele. Orbene le cautele da rispettare sono quelle specificamente imposte dalle norme e dai regolamenti ambientali la cui violazione comporta anche una responsabilit a livello contravvenzionale. Ma il rispetto delle cautele non ha un valore scriminante assoluto. Se un evento inquinante si verifica non basta dire che si sono rispettate le cautele ed i regolamenti per andare esenti da pena. Mi spiego richiamando, ad esempio, la questione della colpa medica e l'annosa polemica sulla medicina difensiva alla quale i medici sarebbero indotti per evitare il contenzioso giudiziario sia civile che penale. Per andare incontro alle esigenze della classe medica, ma meglio direi delle societ assicurative, il legislatore emanava il c.d. decreto Balduzzi legge n. 189/2012 che all'art. 3 stabilisce: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivit si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunit scientifica non risponde penalmente per colpa lieve". Il rispetto delle linee guida da parte del medico , grosso modo, assimilabile al rispetto delle cautele ambientali da parte del soggetto che opera sull'ambiente. Si potrebbe dire allora, in via analogica, che il soggetto che rispetta le cautele ambientali non risponde dell'evento disastroso che dovesse comunque verificarsi. Ma cos non . 17cv1906 Sierra Club v. EPA 4 ED_001523B_00003711-00004 Con riferimento alle linee guida delineate per i medici, la Cassazione ha invero pi volte affermato che esse costituiscono semplicemente uno scudo protettivo per i medici ma che la loro osservanza non manda esenti da pena ove si accertasse che nel caso concreto il medico avrebbe dovuto determinarsi in modo diverso rispetto a quanto indicato nelle linee guida. Ha precisato al riguardo la Cassazione: "L'obbligo del medico non quello di rispettare direttive o linee guida, bens quello di curare il paziente attraverso la libert di cura e la propria scienza e coscienza, pena l'inevitabile degradare del medico a livello di semplice burocrate" (Cass. Sez. IV sent. n.35922 del 19.9.2012). Allo stesso modo il soggetto che con la sua attivit impatta con l'ambiente non deve limitarsi ad una formalistica osservanza delle cautele: il rispetto delle cautele il doveroso punto di partenza della sua azione, ma esso deve essere integrato da tutte quelle iniziative imposte dalla specificit del caso, ragion per cui se tali ulteriori iniziative avrebbero impedito il verificarsi dell'evento ed il soggetto non le ha adottate egli risponder dell'evento dannoso quanto meno a titolo di colpa. Vale cio nel nostro diritto penale ambientale, sulla falsariga di quanto affermato a livello europeo, il c.d. principio di precauzione delineato nell'art.3 d.lgs. n.152/06: "la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria allafonte, dei danni causati all'ambiente, nonch al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'art. 174 co. 2 del Trattato della U.E., regolano la politica della comunit in materia ambientale." I reati ambientali entrano anche nella legge n.231/2001 in base a quanto dispone l'art. 8 della legge n.68/2015perch viene integrato l'art. 25 undecies della legge n.231/01 con l'inclusione tra i reati presupposto della responsabilit amministrativa dell'ente della gran parte dei reati ambientali. Il reato ambientale commesso dal soggetto in posizione apicale avr una incidenza ai sensi del d.lgs. n.231/01 quando siano state violate regole cautelari ambientali la cui trasgressione abbia comportato per l'ente un vantaggio economico (art.5 d.lgs. n.231/01) con un risparmio gestionale: 17cv1906 Sierra Club v. EPA 5 ED_001523B_00003711-00005