Document B5M6XEmjX5QnV4M9kwZyybk4w
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Velletri - Il Procuratore della Repubblica -
Nell'ordinamento giuridico italiano l'"ambiente" costituisce un bene giuridico unitario di valore costituzionale primario.
In effetti la Costituzione non menziona l'ambiente tra i suoi principi fondamentali pur affidando alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione (art. 9) nonch la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivit (art. 32).
Grazie allo sforzo interpretativo della Corte costituzionale si giunti all'affermazione del citato principio, oggi pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza.
Questa evoluzione giurisprudenziale e la progressiva presa di coscienza del valore fondamentale di questo bene, ha portato il legislatore ad introdurre nel 2001, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, specifiche disposizioni sul tema.
Il novellato art. 117 Cost. prevede al comma 2, alla lettera s) la potest legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" e, al successivo comma 3, la competenza concorrente tra Stato e Regioni con riguardo alla "valorizzazione dei beni culturali e ambientali".
La Corte costituzionale pi volte intervenuta per stabilire i confini delle prerogative statali e regionali in materia, giungendo a delineare un sistema di riparto delle competenze tra i vari enti territoriali uniformato a logiche di tipo sussidiario, ossia basate sul criterio della dimensione territoriale dell'interesse. Altro principio affermato dalla Corte quello per cui lo Stato ha il potere di fissare gli standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente sull'intero territorio nazionale, salva la facolt delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale pi elevate nell'esercizio delle proprie competenze (derogabilit in melius).
In effetti la straordinaria complessit della materia una delle cause per cui il legislatore italiano ha faticato e tuttora stenta ad introdurre una disciplina organica e soddisfacente del settore.
17cv1906 Sierra Club v. EPA
ED_001523B_00003719-00001
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri
foglio nr. 2
Oggi il testo base della disciplina legislativa contenuto nel d.lgs. 152/2006 che contiene una serie di disposizioni anche di carattere penale, relative all'abbandono, alla gestione e alla combustione illecita di rifiuti. Vi poi una disposizione sul traffico illecito di rifiuti e quella, contenuta nell'articolo 260, sull'attivit organizzata per il traffico illecito dei rifiuti. Quest'ultima fattispecie costituisce delitto, al contrario di tutte le altre, punite a titolo di mera contravvenzione. Il reato di cui all'articolo 260, proprio per la sua pericolosit stato affidato alla competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, essendosi constatato che sul ciclo dei rifiuti si erano concentrati gli interessi della criminalit organizzata che aveva visto il big business connessi al fenomeno. Proprio per tale motivo il Parlamento italiano ha istituzionalizzato una apposita Commissione di inchiesta, composta da deputati e senatori, con il compito di monitorare costantemente i fenomeni illeciti che si sviluppano nell'intero comparto.
La legislazione introdotta con il decreto 152/06 non stata ritenuta sufficiente a fronteggiare il fenomeno criminoso, giacch contiene prevalentemente fattispecie di minore allarme sociale - tranne l'attivit organizzata, come detto - e non sanziona condotte che pure la cronaca nazionale aveva portato all'attenzione del Paese.
Indagini di polizia avevano messo in luce il devastante fenomeno dell'interramento di rifiuti, anche altamente pericolosi - con gravissimo impatto ambientale del sottosuolo e delle falde acquifere - ad opera della criminalit organizzata la quale, per anni, aveva tratto lucrosi profitti mettendo a repentaglio vaste aree delle regioni meridionali del Paese. Si altres assistito all'altro inquietante fenomeno dei roghi nei quali bruciavano cumuli enormi di rifiuti diffondendo nell'aria sostanze altamente nocive per la popolazione, gli animali e le colture dei vegetali. Con l'etichetta "terra dei fuochi" si sono indicati i territori in cui si andava sviluppando questa incivile e pericolosissima gestione dei rifiuti.
Per fronteggiare tale fenomeno il legislatore italiano allora intervenuto con la legge n. 68 del 2015 che ha introdotto nel codice penale alcune figure di delitto tra cui l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivit, l'impedimento di controllo. In relazione alle prime due figure di reato la punibilit stata estesa anche alle condotte colpose.
Al scopo di rendere pi efficace l'azione di contrasto al malaffare e assicurare il
17cv1906 Sierra Club v. EPA
ED_001523B_00003719-00002