Document 5Dk9p3pQx7NYyZX4qdm2Kx7Re
I predetti adempimenti richiedono adeguate competenze tecniche che non sono patrimonio di tutti gli organi di polizia giudiziaria, soprattutto di quelli operanti a livello locale. Da ci nasce l'esigenza del presente protocollo che vuole assicurare a tutte le Procure del distretto con il contributo della Regione Lazio la possibilit di avvalersi di un qualificato organo tecnico di riferimento al quale rivolgersi secondo precise modalit operative.
Tale protocollo si pone altres nell'ottica di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla normativa di cui alla legge n. 132 del 28. 6. 2016 che, istituendo il "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente" del quale parte integrante TARPA, prevede, all'art. 3, lett. d), che le strutture componenti il predetto "Sistema" svolgano, tra le tante altre funzioni, anche quella specifica "di supporto alle attivit statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali ed amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale", nonch, ex art. 3 lett. i), "attivit istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e l'irrogazione di sanzioni", a tali fini anche stipulando, ex art. 7 co. 5, "accordi o convenzioni".
Tanto premesso si conviene che:
- TARPA, ove richiesto dall'organo accertatore e limitatamente ai casi di maggiore complessit, fornir il contributo tecnico necessario per la valutazione delle conseguenze dannose o pericolose della condotta criminosa evidenziando, in particolare, la reversibilit degli effetti del reato, allo scopo di consentire alla polizia giudiziaria di individuare i casi in cui possibile ammettere il contravventore alla procedura estintiva; il personale dell'ARPA, qualora agisca d'iniziativa quale organo di polizia giudiziaria, con o senza l'ausilio di altri corpi di polizia, potr interloquire con l'ufficio del pubblico ministero in ordine all'ammissibilit o meno della procedura nei casi dubbi, quando si pone un problema di sussistenza del danno o del pericolo di danno e ci sia la possibilit che il P.M. non condivida le determinazioni dell'organo accertatore; nel caso in cui ritenga non applicabile la procedura estintiva di cui all'art. 318 bis d. l.vo n. 152/06 TARPA indicher in maniera chiara i motivi di tale decisione;
- TARPA avr cura di predisporre prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della parte sesta bis del codice dell'ambiente (d. l.vo n. 152/2006), prescrizioni che saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, al fine di una pi agevole adozione degli interventi specifici da adottare nei singoli casi concreti per consentire il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi pi complessi, laddove ci sia dubbio circa il contenuto della prescrizione da impartire al contravventore, l'organo accertatore prender contatto con i competenti uffici dell'ARPA regionale che individuer le disposizioni da impartire per far cessare le eventuali situazioni di pregiudizio ambientale e l'attivit potenzialmente
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pericolosa; a tal fine la dirigenza dell'ARPA indica, con la nota allegata al presente protocollo, gli uffici ed i soggetti ai quali le singole Procure del distretto potranno localmente rivolgersi per gli interventi ritenuti necessari;
- l'ARPA, nel caso in cui proceda alla analisi dei campioni prelevati, segnaler, all'atto della comunicazione dell'esito delle analisi, accanto alla indicazione dei valori rilevati, i valori soglia previsti dalle disposizioni normative e/o amministrative applicabili alla specifica fattispecie evidenziando per ciascuno di essi l'entit dell'eventuale superamento;
- TARPA , di regola, incaricata di asseverare le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza; l'asseverazione non sar peraltro necessaria nelle ipotesi di contravvenzioni puramente formali (mancanza di autorizzazione nello svolgimento dell'attivit) o nel caso in cui la prescrizione corrisponda al contenuto delle prescrizioni standard predisposte dall'ARPA;
- l'ARPA curer che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione del fatto che l'atto asseverativo di regola condizione di efficacia delle prescrizioni e, conseguentemente, presupposto necessario per l'avvio della procedura estintiva del reato; gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al contravventore ed al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318 ter comma 2 del d. l.vo n. 152/2006) nonch alla Procura competente;
- il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa, fissato dall'art. 318 quater comma 2 d. l.vo n. 152/2006, cui sono tenuti in solido i responsabili deU'illecito, da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del d. l.vo n. 758/1994, con la conseguenza che un pagamento successivo non varr ai fini della procedura di estinzione del reato, ma sar solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162 bis c.p. (v. art. 318 septies comma 3 d. l.vo cit.); al riguardo, in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato potranno essere anche eseguiti sul conto corrente indicato dall'ARPA in alternativa al versamento sul conto corrente per gli illeciti amministrativi;
- con riferimento alla fase successiva della esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che impongano il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la bonifica del territorio, TARPA avr cura di verificare, su delega della competente autorit giudiziaria, l'effettivo risanamento ambientale e l'eliminazione del danno causato dal reato.
Si conviene, conclusivamente, di fissare riunioni periodiche tra i due Uffici firmatari del presente protocollo al fine di monitorame la corretta applicazione e di valutare la necessit di eventuali integrazioni.
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